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Il contratto di lavoro sportivo

Il lavoro sportivo configura un altro rapporto speciale di lavoro subordinato, all'interno del quale figurano come datore di lavoro una società sportiva e come prestatore uno sportivo professionista, intendendosi con tale definizione gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso per un periodo di tempo continuativo nell'ambito di discipline regolate dal CONI ed avendo conseguito tale qualificazione dalle federazioni sportive nazionali con l'osservanza di direttive stabilite dal CONI per la differenziazione tra attività dilettantistica e professionistica. 
La subordinazione, nel caso di lavoro sportivo, ricorre solo se l'attività sportiva è esercitata continuativamente ed il rispetto di uno dei tre requisiti che andiamo adesso ad elencare, presuppone l'assenza della subordinazione stessa, configurando il lavoratore come autonomo. I requisiti sono i seguenti: svolgimento dell'attività nell'ambito di una sola manifestazione o di poche manifestazioni in un breve periodo di tempo; mancanza del vincolo contrattuale di osservanza di sedute di preparazione e allenamento; prestazione continuativa sportiva che non superi le 8 ore settimanali, i 5 giorni mensili o i 30 giorni annuali. 
I contratti sportivi devono rispettare la forma scritta secondo i contratti tipo predisposti dalle federazioni nazionali mediante accordo triennale; ogni clausola peggiorativa della condizione dell'atleta è automaticamente sostituita da quella dei contratti-tipo. I contratti individuali devono essere depositati dalla società stipulante presso la federazione per essere convalidati. Per rispettare, poi, il vincolo di subordinazione, l'atleta deve essere tenuto all'osservanza degli scopi agonistici e delle istruzioni tecniche impartitegli. 
Non si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Il contratto può avere durata massima di 5 anni, rinnovabile alla scadenza. Frequente è, inoltre, la cessione del contratto da una società sportiva ad un'altra prima della scadenza contrattuale, previo consenso dell'atleta. E' stato, inoltre, abolito il vincolo sportivo, consentendo allo sportivo professionista di recedere unilateralmente dal contratto. Unico vincolo si ha per gli atleti il cui addestramento e la cui formazione tecnica sono stati assicurati da una società sportiva, che ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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