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Le agenzie di somministrazione del lavoro e i Centri per l'impiego

Le agenzie di somministrazione del lavoro possono svolgere anche attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione dello stesso. Le agenzie di intermediazione possono svolgere anche attività di ricerca e selezione, nonché di ricollocazione del personale. 
Le agenzie che percepiscano compensi dai lavoratori, in cambio dei propri servizi, sono soggette a sanzione penale ed a cancellazione dall'albo. 
Anche altri soggetti possono affiancarsi alle agenzie: università pubbliche e private, associazioni di datori di lavoro e lavoratori più rappresentative che stipulino contratti collettivi, associazioni nazionali di tutela ed assistenza degli imprenditori, del lavoro e della disabilità, così come le camere di commercio, i comuni, le scuole medie superiori, fondazioni volte a tal scopo. 
Le competenze provinciali sono rimaste intatte così come previsto dal D.Lgs.469/1997, ritenute dalla Corte costituzionale legittime purché operanti in continuità con le regioni. 
E' stata istituita, inoltre, la Borsa continua nazionale del lavoro, un sistema aperto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, a cui possono accedere tanto imprenditori quanto lavoratori in cerca di occupazione o di un cambio di occupazione. Esso è stato affiancato al SIL e la diffusione dei dati immessi deve essere autorizzata dai soggetti che vi accedono. 
Inoltre, è stato ribadito dal D.Lgs.276/2003 il principio di non discriminazione nell'effettuare indagini, trattamento di dati o preselezione di lavorato: queste operazioni, infatti, non possono essere svolte sulla base di discriminazioni di qualsivoglia genere, se non nel caso di attività lavorativa per cui sia necessaria una determinata situazione (religiosa, culturale o di altro tipo). 
I Centri per l'impiego istituiti presso le Province hanno oggi il mero ruolo di accertamento dello stato di occupazione/disoccupazione, utile per l'erogazione di sussidi. 
Quindi, nell'ottica delle modificazioni apportate dai vari interventi legislativi, il disoccupato deve assumere un atteggiamento attivo nella ricerca di un lavoro, onde evitare di permanere nel suo stato di inattività. Lo stato di disoccupazione viene meno nel momento in cui il soggetto inizia a lavorare o non si presenti, senza giustificato motivo, ad una convocazione del Centro per l'impiego oppure rifiuti una congrua offerta di lavoro nell'ambito del bacino territoriale di appartenenza. 
Sui datori di lavoro grava, poi, l'obbligo di comunicazione ai Centri per l'impiego in caso di modificazione delle originarie condizioni di assunzione di un lavoratore, per sopravvenute modifiche contrattuali. 
Il servizio offerto dalle amministrazioni locali, quindi, si configura come un servizio pubblico a sostegno dell'occupazione, in concorrenza con quello offerto dai privati ed in base alle discipline regionali che si vanno moltiplicando in materia. 
Il problema dell'arresto della crescita occupazionale riguarda tutta l'Unione Europea, il che ha giustificato l'inserimento, da parte del Trattato di Amsterdam, del raggiungimento di un elevato livello occupazionale e di protezione sociale da parte, all'interno degli obiettivi dell'UE previsti nell'art.2 TUE. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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