Skip to content

Provvedimenti contro il lavoro in nero

Già all'interno del testo, al di là dell'appendice, si è avuto modo di precisare che il datore di lavoro è obbligato, nella maggior parte dei rapporti lavorativi (subordinati o autonomi in forma coordinata e continuativa, anche a progetto o nel caso di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo), a dare comunicazione dell'instaurazione di un rapporto lavorativo un giorno prima della stessa al Servizio per l'impiego competente a livello territoriale. Inoltre ogni datore di lavoro era obbligato a tenere il libro paga ed il libro matricola, unificati dal D.L.112/2008 (convertito con L.133/2008) all'interno del LIBRO UNICO, il quale deve contenere informazioni retributive, previdenziali, fiscali ed assicurative di tutti i lavoratori. Sono obbligati ad averlo tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici, ed all'interno dello stesso vanno iscritti tutti i lavoratori subordinati, anche a domicilio, i collaboratori continuativi e coordinati, anche quelli a progetto, nonché gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, anche misto. Solo collaboratori di imprese familiari, coadiuvanti di imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria sono esclusi. Il libro può essere conservato presso la sede legale dell'impresa, presso lo studio del consulente del lavoro o presso le associazioni di categorie delle imprese artigiane e delle piccole imprese. 
Va precisato che i rapporti di lavoro devono rientrare nell'ambito della legalità ed il legislatore, infatti, si è scagliato contro il lavoro in nero, ossia contro il lavoro esercitato da quei soggetti che non risultano da alcuna scrittura o da altra documentazione obbligatoria. Per i datori di lavoro che si avvalgono del lavoro in nero è prevista una sanzione amministrativa da €1500,00 sino a €12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ogni giornata di lavoro effettivo e comminata dalla Direzione provinciale del lavoro. E' prevista, inoltre, la sospensione dell'attività d'impresa in caso di reiterate violazioni o nel caso in cui si riscontri che il 20% almeno del totale dei lavoratori sia "a nero". 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.