Skip to content

L'Istituto del comando o distacco del lavoratore

L'istituto del comando (o distacco) del lavoratore da un'azienda ad un'altra è stato per lungo tempo disciplinato solo dalla giurisprudenza, la quale prevedeva che qualora un datore di lavoro decidesse di far beneficiare un altro soggetto della prestazione lavorativa di un proprio dipendente, egli avrebbe dovuto avere un interesse al distacco, in mancanza del quale lo stesso sarebbe stato considerato come ipotesi di interposizione vietata dalla L.1369/1960. 
L'art.30 del D.Lgs.276/2003 ha modificato la materia, in realtà tramutando in legge quelle che erano le previsioni giurisprudenziali: il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa; vediamo quindi come la temporaneità e l'interesse del datore di lavoro siano essenziali affinché, nonostante l'abrogazione della L.1369, non si configuri un'ipotesi di interposizione vietata e non si dia luogo al ricorso giudiziale, attuato dal lavoratore a norma dell'art.414 c.p.c., per far costituire un rapporto di lavoro tra lui e l'utilizzatore della propria prestazione, ossia il beneficiario del comando. 
Il datore di lavoro rimane, in ogni caso, responsabile del trattamento retributivo e normativo dei lavoratori distaccati. Egli, inoltre, può attuare un comando che comporti il trasferimento ad unità produttiva distante più di 50 km da quella a cui è adibito il lavoratore, solo in caso comprovate ragioni tecniche, produttive ed organizzative o per evitare licenziamenti. 
Il comando può configurarsi anche come uno strumento di scambio di personale tra diverse società collegate, secondo la definizione che delle stesse offre l'art.2359 c.c. 
INTEGRAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO: in forza delle nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, è previsto che gli obblighi di prevenzione e protezione gravino sul distaccatario, mentre sono a carico del distaccante gli obblighi di informazione e formazione del lavoratore sui rischi connessi all'attività che andrà a svolgere. 
Nel Libro Unico del distaccante devono risultare a tutti gli effetti i lavoratori comandati, mentre in quello del distaccatario devono risultare solo a fini indicativi.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.