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Distinzione tra il lavoro a progetto ed il lavoro occasionale

A partire dagli anni 80 si è assistito ad un continuo proliferare delle collaborazioni coordinate e continuative. Il D.Lgs.276/2003 ha ridisegnato la fattispecie, al fine di differenziare i rapporti di collaborazione autonoma da quelli che mascherano un lavoro subordinato, ha introdotto una nuova disciplina inerente il lavoro autonomo coordinato e continuativo "a progetto". Per alcune attività lavorative, tuttavia, rimane in vigore la figura tradizionale della collaborazione continuativa e coordinata: 
Rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; 
Professioni intellettuali per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi; 
Collaborazioni rese da amministratori, sindaci di società, soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia; 
Settore della PA, escluso palesemente dall'applicazione dell'intero decreto. 

Il contratto di lavoro a progetto sembra configurare un sottotipo del contratto d'opera previsto dall'art.2222 c.c. Tale contratto, infatti, deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere un "progetto specifico, un programma di lavoro o una fase dello stesso", ma mentre per il progetto specifico potremmo pensare che occorra una particolare professionalità e competenza, il concetto di programma di lavoro o fase di lavoro potremmo ricondurlo ad una qualsiasi attività, anche elementare, per cui non è richiesta alcuna particolare preparazione. Il progetto o programma, comunque, definisce l'oggetto della prestazione lavorativa, nonché il limite di durata del contratto: eseguito lo stesso, infatti, il contratto può ritenersi risolto. 
Il contratto deve rispettare la forma scritta ad probationem, proprio per poter provare alcuni degli elementi fondamentali del rapporto, quali la durata determinata o quanto meno determinabile dettata dalla realizzazione del progetto o programma. Si tratta comunque di un rapporto parasubordinato, in quanto benché permanga un autonomia del prestatore nel compimento del programma/progetto/fase di lavoro, egli rimane pur sempre dipendente dalla necessità del committente, suo datore di lavoro. E' tutelata comunque l'attività inventiva del collaboratore, al quale viene riconosciuta la proprietà intellettuale delle invenzioni realizzate in costanza del rapporto. In caso di impossibilità temporanea della prestazione, il prestatore ha diritto ad una sospensione non retribuita del rapporto in caso di gravidanza, malattia ed infortunio, ma solo in gravidanza tale sospensione è garantita per un periodo di 180 giorni, mentre per malattia o infortunio non si ha proroga del termine contrattuale, della durata contrattuale, cosicché il contratto si estingue alla scadenza, ed anzi il committente prima della scadenza del termine se la sospensione si protrae per oltre 30 giorni o oltre 1/6 della durata contrattuale. Il contratto, comunque, come abbiamo già detto, si estingue al momento della realizzazione del progetto o programma, anche se è consentito il recesso ante tempus per giusta causa o con preavviso nei casi stabiliti dalla contrattazione collettiva o dalle parti. 
Il contratto a progetto è un contratto a causa rigida, in quanto la mancata previsione di uno specifico progetto o programma o fase di lavoro, da luogo alla conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se la conversione non opera automaticamente, ma può essere decisa solo e solamente dal giudice, che potrà optare anche per altre soluzioni e tipologie contrattuali. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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