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L'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni (CIG)

Per sostenere le imprese, del settore industriale, in brevi periodi di contrazione dell'attività produttiva è previsto l'intervento ordinario della CIG, ossia di sospensioni del lavoro o riduzioni dell'orario lavorativo L'intervento è finanziato da: 

Contributi statali; 
Contributi di tutte le imprese; 
Contributi dell'impresa coinvolta. 

L'ammontare del trattamento corrisponde, per i primi sei mesi, all'80% della retribuzione, ma dopo il primo semestre non può superare un tetto massimo, che comunque viene incrementato annualmente nella misura dell'80% dell'aumento dei prezzi di consumo secondo l'ISTAT. 
La procedura per giungere alla CIG prevede la consultazione dei sindacati da parte dell'imprenditore, nel caso in cui si renda necessaria una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario lavorativo: egli deve comunicare alle r.s.a. o, in mancanza, agli organismi provinciali, la durata prevedibile della contrazione/sospensione del lavoro ed il numero di prestatori coinvolti. 
Successivamente all'informazione e consultazione sindacale, l'impresa deve fare richiesta di CIG alla sede provinciale dell'INPS, laddove se non lo facesse sarebbe obbligato a corrispondere egli stesso la somma pari all'importo di integrazione non percepita. 
La durata massima dell'integrazione ordinaria è di 3 mesi, tuttavia prorogabile in casi eccezionali sino ad un anno. Qualora si tratti di un'integrazione discontinua, non può comunque superare il periodo di 12 mesi in un biennio. 
L'intervento della CIG è stato esteso anche ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura, in cui fronteggia la discontinuità dell'occupazione e non le difficoltà dell'impresa. 
Intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni (CIGS). Le fattispecie causali; procedure per la concessione del trattamento; durata dell'integrazione e meccanismi di rotazione tra i lavoratori 
L'intervento straordinario della CIG, valevole per il settore industriale, assicura, attraverso la sospensione dei rapporti di lavoro, sia la continuità del reddito e dell'occupazione dei lavoratori, sia la limitazione dei licenziamenti, per garantire all'impresa di conservare il proprio patrimonio di professionalità. Se, però, l'intervento ordinario mira a far fronte a situazioni di tipo congiunturale, quello straordinario tende a fronteggiare situazioni di tipo strutturale, cioè di durevole eccedenza di personale. 
L'intervento straordinario della CIG è finanziato nella medesima maniera dell'intervento ordinario e la disciplina è contenuta all'interno della L.164/1975, nonché all'interno della L.223/1991 che l'ha ridisegnata, aprendo la terza fase di cui si è parlato in precedenza. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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