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Il lavoro familiare e l'impresa familiare prevista dall'art.230 bis c.c.

Si può facilmente presume che il lavoro svolto all'interno dell'ambiente familiare da un coniuge, un figlio, un fratello o sorella, ma anche da un soggetto stabilmente convivente o da un affine entro un certo grado, sia da considerare come prestazione gratuita offerta nell'adempimento di un dovere familiare. 
Tuttavia la riforma del diritto di famiglia avutasi con la L.151/1975 ha introdotto all'interno del codice l'art.230 bis, il quale prevede che nel caso in cui il lavoro di un familiare sia prestato in modo continuativo nell'ambito della famiglia o dell'impresa famiglia e nel caso in cui non vi sia alcun rapporto di lavoro subordinato, il familiare che presta il proprio operato, non solo avrà diritto al mantenimento, ma altresì potrà partecipare agli utili conseguiti anche grazie al suo lavoro, partecipare alle decisioni di maggior rilievo ed avere diritto ad una liquidazione in denaro al termine dello svolgimento della propria attività o nel caso di alienazione dell'impresa, oltre ad avere diritto di prelazione in quest'ultima ipotesi. E' stato in tal modo tutelata la posizione di coloro che quotidianamente e per periodi protratti di tempo mettono la propria attività lavorativa al servizio della famiglia. 
Abbiamo ampiamente analizzato le differenze che esistono tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, accennando anche al lavoro parasubordinato offerto da lavoratori autonomi. Tuttavia queste distinzioni non esauriscono in alcun modo le forme di organizzazione del lavoro, essendo possibile eseguire la propria prestazione lavorativa utilizzando modelli contrattuali non solo innominati, ma anche tipici. 
Partiamo dai contratti associativi: essi non sono riconducibili in alcun modo al tipico contratto di lavoro subordinato previsto dall'art.2094 c.c. In tal caso, infatti, il socio esercita un'attività economica in comune con altri soggetti, potendo scegliere (solo in alcuni modelli societari) di offrire a titolo di conferimento (elemento essenziale per la partecipazione alla società) la propria prestazione d'opera (prestazione di un servizio, si parla in tal caso di socio d'opera) o addirittura la propria prestazione lavorativa (laddove al conferimento di beni si unisce il lavoro del soggetto a favore della società, si parla di socio lavoratore). 
Il lavoratore, inoltre, può partecipare ai risultati di un'impresa anche nel caso in cui si tratti di un'associazione in partecipazione (artt.2549-2554 c.c.), all'interno della quale l'associante gestisce l'impresa, ma l'associato può partecipare agli utili ed alle perdite verso il corrispettivo della propria attività lavorativa, senza però che sorga alcun vincolo di subordinazione. 
Ultima ipotesi è quella dell'amministratore di società, che può essere tanto un socio quanto un terzo estraneo alla società, in cui la posizione dello stesso può coesistere con un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della società amministrata.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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