Skip to content

L’inquadramento del prestatore di lavoro. Le categorie contrattuali

L’art. 96 comma 2 delle disposizioni attuative del Codice civile prevede che l’imprenditore abbia l’obbligo di far conoscere al lavoratore assunto la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate. Ciò risulta utile per l’inquadramento individuale del lavoratore nel sistema di classificazione professionale, individuato dall’art. 2095 c.c. per quanto concerne le CATEGORIE (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e dai contratti collettivi per quanto concerne le qualifiche. 
Facciamo quindi una distinzione tra qualifica e categoria, specificando che ognuno di questi termini ha una doppia accezione. 
Per “qualifica” si intende SIA l’attività che un soggetto svolge nell’organizzazione produttiva, SIA l’insieme di mansioni che individuano una figura professionale (il tornitore piuttosto che il carpentiere). 
Per “categoria” si intende il livello di appartenenza all’interno dell’organizzazione produttiva di un determinato soggetto. Qui possiamo attuare una distinzione tra categorie legali, individuate dall’art. 2095 c.c., il quale attua la differenza tra operai, impiegati, quadri e dirigenti, e categorie contrattuali, in passato viste dalla contrattazione collettiva come delle sottocategorie di quelle legali, nate per poter attuare delle differenziazioni tra gradi intermedi (per esempio tramite l’individuazione della figura del funzionario, a metà strada tra il quadro ed il dirigente). 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.