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Le categorie legali per la classificazione dei lavoratori

La classificazione dei lavoratori è dettata, quindi, da un sistema misto in cui si incontrano le categorie contrattuali e quelle legali. Queste ultime sono individuate dal legislatore e collegano la classificazione professionale alla struttura gerarchica nell’impresa, specificando inoltre trattamenti diversi. Lo stesso art.2095 c.c. sancisce, al secondo comma, che siano leggi speciali e contratti collettivi a definire i criteri di appartenenza alle varie categorie. Inoltre la stessa contrattazione collettiva ha individuato, col passare del tempo, una serie di categorie contrattuali dapprima inesistenti (si pensi alla figura dei funzionari). Il sistema di classificazione dei lavoratori, tra l’altro, si è col tempo modificato notevolmente, prediligendo una distinzione tra categorie contrattuali, piuttosto che tra categorie legali. 
La distinzione tra operai ed impiegati, individuata inizialmente grazie alla legge sull’impiego privato (R.D.L. 1825/1924), è mutata notevolmente col passare del tempo e con l’evolversi della società. L’art. 1 della suddetta legge riconduceva la differenza tra gli uni e gli altri alla distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. L’impiegato, infatti, era visto come colui che svolge per l’imprenditore (esistendo uno stato di subordinazione) un’attività professionale di collaborazione, di concetto o di ordine, esclusa l’attività di manodopera. Con l’evolversi della società, però, questa distinzione è divenuta fragile: si è assistito al proliferare di operai che operano a livello intellettuale ed alla meccanicizzazione del lavoro degli impiegati. La dottrina, quindi, ha individuato una nuova distinzione tra le due categorie, precisando che l’operaio è colui che collabora NELL’impresa, svolgendo un’attività produttiva, mentre l’impiegato è colui che collabora ALL’impresa, ossia organizzando (e non svolgendo) l’attività produttiva. Ma anche tale distinzione, considerando che in diversi settori una stessa attività potrebbe essere presa in considerazione come operaia o impiegatizia, è venuta in un certo senso a mancare. In realtà, la vera distinzione, già dall’origine della stessa, aveva ad oggetto il ceto sociale di appartenenza: impiegato era colui che sapeva scrivere, leggere, contare, differente dall’operaio che poteva prestare solo un lavoro manuale, essendo analfabeta. Il nuovo sistema di classificazione professionale, infatti, ha superato tale distinzione, non più fondata sulla separazione tra operai ed impiegati (inquadramento unico).

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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