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Il trasferimento del lavoratore ad un’altra unità produttiva

L’art.2103 c.c. disciplina, inoltre, il trasferimento del lavoratore ad un’altra unità produttiva. Esso può essere disposto dal datore di lavoro in via definitiva nel caso in cui vi siano “comprovate ragioni tecniche o organizzative, che l’imprenditore non ha solo l’onere di provare, ma anche di comunicare al lavoratore in caso di richiesta di quest’ultimo (non contestualmente al provvedimento di trasferimento). Qualora non siano rispettati i presupposti legali, il lavoratore potrà far accertare in giudizio la nullità del provvedimento e rifiutarsi di ottemperare allo stesso. 
E’ anche futile precisare che il trasferimento non può aver ad oggetto motivi discriminatori di qualsivoglia tipo. Non è altrettanto scontato dire che in caso di lavoratore che assiste con continuità un parente o affine entro il terzo grado portare di handicap o in caso di amministratori locali eletti ad esercitare funzioni pubbliche, occorra il consenso degli interessati al trasferimento. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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