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Divieti di discriminazione del lavoratore

Una serie d’interventi legislativi, nel corso del tempo, hanno assicurato la dignità e la libertà morale del lavoratore nei confronti di discriminazioni di qualsiasi genere. 
I primi divieti hanno riguardato discriminazioni politiche, religiose e sindacali, mentre successivamente sono state tutelate la condizione dello straniero e la parità tra i sessi. Discriminazioni etniche o fondate sulla razze, così come discriminazioni inerenti la religione, gli handicap, l’età e l’orientamento sessuale, sono state vietate in maniera assoluta anche grazie ad interventi a livello europeo, poi recepiti nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 215/2003 e dal D.Lgs. 216/2003, i quali hanno ricompreso tra i comportamenti vietati anche le molestie, ossia quei comportamenti che hanno lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. 
Ovviamente sono state contemplate alcune deroghe ai vari divieti di discriminazione, come per esempio quelle inerenti funzioni d’interesse pubblico in merito a determinate attività lavorative (forze armate e servizi di polizia, di soccorso, penitenziari). 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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