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L.244/2007 e dal D.L.112/2008 in materia di orario di lavoro

Il D.Lgs.66/2003 inerente l’orario di lavoro ed il c.d. tempo di non lavoro, è stato modificato dalla L.244/2007 e dal D.L.112/2008, il quale però non si applica ai servizi di vigilanza privata. Il decreto ha escluso dall’applicazione del limite settimanale medio di 48 ore il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, per garantire maggiormente tale servizio, salvo lasciare ai contratti collettivi la previsione di come vadano recuperare le energie psico-fisiche. Non è più necessario, inoltre, comunicare il superamento delle 48 ore settimanali per ricorso al lavoro straordinario. Un’altra modifica ha riguardato il riposo giornaliero consecutivo di 11 ore ogni 24, il quale può essere ora concesso non solo per coloro che esercitano attività frazionate durante la giornata, ma anche a colo che sono soggetti a regimi di reperibilità, esclusi dirigenti e personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda la materia del riposo giornaliero, nonché delle pause e della durata/organizzazione del lavoro notturno è previsto che la contrattazione collettiva nazionale possa attuare un regime derogatorio rispetto alle previsioni legislative; stessa cosa può fare la contrattazione collettiva territoriale nel settore privato, senza conformità con quella nazionale. Inoltre, in riferimento al diritto al riposo settimanale consecutivo di 24 ore ogni 7 giorni, è stato previsto che esso vada calcolato come media in un periodo di 14 giorni, facendo di fatto slittare il riposo. Piccole modifiche sono state previste anche per la nozione di lavoro notturno, lasciando immutata la definizione originale.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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