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L'obbligazione retributiva. La c.d. busta paga

Abbiamo avuto modo di precisare che il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico, a prestazioni corrispettive, in cui all'obbligazione di una parte di eseguire l'attività lavorativa, corrisponde l'obbligazione dell'altra parte a retribuire il lavoratore. La materia è disciplinata dall'art.2099 c.c. il quale prevede che la retribuzione possa essere stabilita a tempo (ti pago per 8 ore lavorative) o a cottimo (in base al lavoro svolto, ti pago per aver prodotto X). Nella corresponsione della retribuzione il datore di lavoro deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e può essere obbligato al risarcimento del danno in caso di ritardo o inadempimento ad egli imputabile. Il principio osservato è quello della post-numerazione, ossia prima si esegue la prestazione lavorativa e poi si viene retribuiti. La retribuzione corrisponde ad un pagamento pecuniario (anche in natura secondo quanto prevede l'art.2099 c.c.) da effettuarsi presso la sede di lavoro ed accompagnato da un prospetto paga analitico (L.4/1953) riassumente le voci che compongono la retribuzione.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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