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Retribuzione a tempo

Nell'ambito della retribuzione a tempo possiamo attuare una distinzione tra la retribuzione oraria, definita come “salario”, e quella mensile, definita come “stipendio”, originariamente e tradizionalmente corrispondenti alla distinzione tra operai ed impiegati. Per la distinzione non rileva il termine d'adempimento dell'obbligazione retributiva, che può essere alla fine del mese od ogni 15 giorni in entrambi i casi, ma l'assunzione del rischio: il salario corrisponde alla somma delle ore effettivamente lavorate, mentre per lo stipendio il datore di lavoro si assume il rischio della mancata prestazione lavorativa non imputabile al lavoratore. 
In entrambi i casi, comunque, sulla retribuzione normale (inerente l'orario normale di lavoro) si calcolano le maggiorazioni per lavoro straordinario, il cui ammontare viene stabilito dai contratti collettivi in cui possono essere previsti anche dei riposi compensativi, per lavoro notturno, ed anche in tal caso spetta ai contratti collettivi stabilire i trattamenti economici indennitari per i lavoratori notturni, per le festività, compensate con un'ulteriore retribuzione che si aggiunge a quella normale ed è stabilita dai contratti collettivi. Per le ferie, inoltre, il lavoratore deve usufruire obbligatoriamente delle 4 settimane, non essendo possibile indennizzarlo in denaro per ferie non godute, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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