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Disciplina sul lavoro minorile

Obiettivo principale è sicuramente la tutela dell'integrità psico-fisica dei minori, che si estrinseca nell'osservanza di uno svariato numero di norme poste a tutela degli stessi. La disciplina sul lavoro minorile è contenuta all'interno della L. 977/1967, modificata dal D.Lgs. 345/1999: è prevista una distinzione tra “bambini”, ossia coloro che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno di età, e adolescenti, coloro compresi tra 15 e 18 anni di età. Ai primi è fatto espresso divieto di esercitare un'attività lavorativa, se non per fini culturali, artistici,sportivi, pubblicitari e tutelando comunque la propria integrità psico-fisica; agli adolescenti, invece, è permesso l'accesso al lavoro, in quanto ultraquindicenni, ma a patto che terminino il periodo di istruzione obbligatoria. Tra l'altro questo numero ristretto di lavoratori non può in alcun modo esercitare attività lavorative particolarmente pericolose, faticose o insalubri e comunque sarà sottoposto ad una visita medica volta ad accertarne la capacità psico-fisica di svolgere un lavoro. Inoltre gli adolescenti non possono in alcun modo eccedere un determinato orario lavorativo o svolgere lavoro notturno. Il contratto posto in essere dalle parti, in violazione delle norme imperative di legge, è nullo, in quanto l'oggetto risulta illecito e pertanto sarà inefficace tra le parti, con l'applicazione dell'art.2126 c.c., il quale prevede la retribuzione per la prestazione indebitamente offerta dal minore. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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