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Interpretazione della legge nel diritto inglese: literal rule, golden rule e l'influenza del diritto comunitario


Rispetto a leggi ricchissime di dettagli e redatte molto spesso in maniera prolissa e pedante, l’interprete inglese dichiara la propria fedeltà assoluta al testo e da sempre si limita ad una interpretazione restrittiva.
La principale regola che rispecchia l’approccio interpretativo ermeneutico restrittivo è la literal rule, secondo la quale l’interprete deve innanzi tutto attribuire ad una determinata disposizione il senso reso palese dal tenore letterale delle parole.
Questo atteggiamento riesce ad esprimere ossequio verso il principio della supremazia della legge e contemporaneamente testimonia del carattere eccezionale della legge, che quindi va affermata nei limiti dei suoi termini.
Altri due criteri ermeneutici affiancano quello letterale venendo però in rilievo solo qualora attraverso quest’ultimo non sia possibile giungere ad un risultato soddisfacente.
Il giudice, laddove il linguaggio utilizzato dal legislatore non sia univoco, può far ricorso alla golden rule, che consente di discostarsi dal significato più naturale della norma se questo porti ad esiti assurdi e di scegliere, invece, il significato che conduca ad un risultato ragionevole.
Nell’ipotesi in cui neppure tale metodo consenta di raggiungere un risultato accettabile, il giudice può ricorrere alla mischief rule, della anche regola dello Heydon’s case (un noto precedente del 1584), che ammette di interpretare la norma in modo tale da rimuovere effettivamente la specifica carenza che aveva spinto il legislatore ad emanare quella legge.
Consente quindi di cercare lo scopo della norma.

Ma dove può guardare il giudice in questa sua opera di ricerca?

Mentre la risposta tradizionale escludeva il ricorso ai lavori preparatori, a partire da una importante decisione del 1992 tale ricorso è invece ammesso.
E’ soprattutto il contatto con il diritto comunitario che ha portato l’approccio del giudice inglese rispetto agli statutes ad allontanarsi dai canoni ermeneutici classici.
Con l’ingresso della Gran Bretagna nella CE, nel 1972, infatti, le corti inglesi sono chiamate ad applicare atti normativi non provenienti dal loro Parlamento e redatti con una tecnica diversa da quella loro familiare.
Vi sono, infine, alcune presunzioni, impiegate dalle corti inglesi per interpretare i testi legislativi.
Le più note: le leggi penali debbono interpretarsi in senso favorevole all’imputato, si deve presumere che il Parlamento non intenda limitare le libertà individuali, si deve presumere che il Parlamento non intenda limitare i “property rights”, le leggi fiscali devono essere interpretate in modo restrittivo, ecc…
Le presunzioni non fanno che rispecchiare il principio della protezione di alcuni diritti fondamentali: “life, liberty and property”.

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