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L’articolo III della Costituzione americana e l’organizzazione giudiziaria


Alla disciplina del potere giudiziario federale, la Costituzione degli Stati Uniti dedica l’art. III: il primo paragrafo istituisce la Corte Suprema, conferisce al Congresso il potere di creare corti federali inferiori e determina le garanzie di indipendenza dei giudici; mentre il secondo paragrafo individua la competenza delle corti, che possono conoscere solo dei casi e delle controversie espressamente previsti.
A fianco dell’organizzazione giudiziaria federale sono presenti le corti di ciascuno Stato: si pone dunque un dualismo perfetto tra giudiziario nazionale e locale.
Ciò è parte dell’originalità del federalismo americano, poiché in numerosi altri Stati federali, come per esempio la Germania e la Svizzera, gli organi giudiziari federali si trovano solo al vertice della gerarchia.
Le corti federali
Le corti di primo grado prendono il nome di District Courts, quelle di secondo grado solo le Court of Appeal, e infine vi è la Corte Suprema degli Stati Uniti.
I giudici che compongono queste corti godono delle ampie garanzie previste dall’art. III, ossia rimangono in carica a vita, potendo essere destituiti sono attraverso il procedimento di impeachment, e la loro retribuzione non può essere diminuita finché essi sono in carica.
Il Congresso può inoltre istituire altri tribunali federali, i quali tuttavia hanno competenza limitata e non godono delle garanzie di cui all’art. III.

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