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Il sistema giuridico diffuso o accentrato: le varianti nazionali


Nella versione classica del modello accentrato, il controllo di costituzionalità viene esercitato in via principale, sulla base della richiesta di organi politici; è astratto, ossia non è connesso alla soluzione di una controversia concreta; e la pronuncia del giudice ha efficacia erga omnies ed ex nunc (retroattiva).
Fu solo nel 1929 che la legittimazione ad instaurare davanti alla corte il processo di controllo delle leggi, fu attribuita anche alla corte suprema civile e penale, e alla corte suprema amministrativa, in occasione di un processo di fronte ad esse.
Il sistema americano si trova in molte delle ex colonie inglesi, come il Canada, l’Australia, l’India, la Danimarca e la Svezia.
La diffusione che ha avuto il sistema accentrato, porta a vedere istituite Corti Costituzionali in Italia, Germania, Portogallo, Spagna ed anche in diversi Paesi dell’Europa orientale quali Russia, Polonia, Romania e Ungheria.
Tuttavia, in ciascuno dei Paesi menzionati, pur seguendo uno dei modello tradizionali, la giustizia costituzionale si è adattata al sistema istituzionale in cui si è trovata ad operare ed ormai molte sono le varianti dei sistemi “diffuso” e “accentrato”.
Con riferimento all’Italia, si è parlato, per esempio, di sistema ibrido, in quanto assomma in sé alcune delle caratteristiche di entrambi i modelli classici: il controllo è svolto da una corte ad hoc cui tuttavia la questione di legittimità perviene attraverso il filtro del giudice a quo il quale deve sollevarla per decidere la causa che pende dinnanzi a lui.
Insieme ai sistemi di controllo giurisdizionale di costituzionalità, può esistere anche un controllo di carattere “politico”, l’esempio è quello della Francia.
L’esclusione di un controllo propriamente giudiziario di costituzionalità delle leggi si spiega nel persistere della diffidenza nei confronti dei giudici.
La Costituzione della V Repubblica affida dunque al Conseil Constitutionnel soltanto un controllo di costituzionalità preventivo, prima che il procedimento di formazione sia concluso, prima cioè della promulgazione.
Non è ammesso alcun sindacato una volta che la legge è entrata in vigore.

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