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Classificazione dei contratti in ambito giuridico

-tipici e atipici: a seconda che alla singola figura contrattuale il legislatore dedichi o meno una disciplina specifica  (i contratti tipici, per la loro maggiore importanza sono stati specificamente regolati dal legislatore) .
-consensuali  (si perfezionano con il semplice consenso o accordo fra le parti)  o reali  (richiedono il consenso delle parti e la consegna del bene: pegno e mutuo) .
-con obbligazioni a carico di 1 sola parte e a prestazioni corrispettive: i primi prevedono che solo una delle parti del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa; i secondi prevedono uno scambio di prestazioni  (sono detti "sinallagmatici", dal nome dello scambio corrispettivo, il sinallagma)
-bilaterali imperfetti  (in essi esistono due prestazioni a carico di entrambe le parti, ma queste non sono legate dal nesso di corrispettività) .
-commutativi: dove, vi sono sicuri sacrifici reciproci  (es. scommessa)
-a efficacia reale e a efficacia obbligatoria: a seconda che trasferiscano la proprietà di una cosa determinata, diritto reali o altri diritto con il semplice consenso legittimamente manifestato o se, invece, creano solo obbligazioni.
-a titolo oneroso e a titolo gratuito: i primi prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto;  i secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio.
 Inoltre quelli a titolo gratuito si dividono in:
a) liberalità: le prime comportano un depauperamento di una parte a vantaggio di un'altra  (donazione) ;
b) negozi gratuiti in senso stretto: precludono a chi si obbliga solo di percepire un guadagno sulla prestazione erogata  (es. nel comodato, contratto a titolo gratuito, la causa è la cessione in uso) .
-associativi: vedono tutte le parti del contratto concordi al fine di realizzare un interesse comune  (es. contratto di società) ; di scambio: vedono le parti in conflitto di interessi, volendo ciascuna di esse massimizzare la propria utilità ritraibile dalla pattuizione  (es. compravendita) .
-formali o a forma libera: a seconda che sia espressamente prevista o meno una forma specifica per la loro stipulazione.
-di durata o istantanei: a seconda che essi regolino un rapporto destinato a durare nel tempo, con una pluralità di prestazioni (contratto di utenza telefonica)  o se, regolano un rapporto che si svolge in un solo momento (es. compravendita) .
Il contratto preliminare, invece, è quello con cui le parti si obbligano  a stipulare un successivo contratto definitivo di cui devono avere già determinato nel preliminare il contenuto essenziale.
Il preliminare deve già prescrivere in modo sufficiente il contenuto del contratto definitivo che le parti si impegnano fin da ora  a stipulare successivamente, e deve avere la stessa forma del contratto definitivo (la promessa di vendita di beni immobili deve farsi per iscritto) .
Si ha cessione del contratto quando una parte di un contratto originario stipula con un terzo, un nuovo contratto con cui si accordano per trasferire a quest’ultimo il contratto originario ossia tutti i rapporti derivanti dal contratto ceduto.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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