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Definizione di deroga e sospensione in ambito giuridico

La deroga nasce da un contrasto fra norme di tipo diverso, nel senso che la norma derogata è una norma generale, mentre la norma derogante  è una norma particolare: è semplicemente un’eccezione alla regola. Per es l’art.1573 c.c. dice a proposito della durata dei contratti di locazione, che essi non possono essere stipulati per un periodo eccedente i 30 anni: ma gli art.1607 e 1629 “derogano” a questa regola generale per fondi destinati al rimboschimento, prevedendo termini maggiori (un altro es è quello dell’esclusione dall’obbligo di servizio militare per i ragazzi residenti in una zona calamitata).
Nel caso della deroga, una nuova norma sostituisce, in specifici casi, la disciplina prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere applicata a tutti gli altri casi.
La differenza tra abrogazione e deroga sta proprio in questo: la norma abrogata perde efficacia per il futuro, e può riprendere a produrre effetti soltanto nel caso in cui il legislatore emani una ulteriore disposizione che lo prescriva (es. riviviscenza della norma abrogata); la norma derogata, invece, non perde la sua efficacia, ma viene limitato il suo campo di applicazione: per cui se dovesse essere abrogata la norma derogante, automaticamente si riespande l’ambito di applicazione della regola generale.
Simile alla deroga è la sospensione dell’applicazione di una norma, sospensione limitata ad un certo periodo e spesso a singole categorie o zone.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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