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Definizione di Privilegio in ambito di crediti e debiti

causa di prelazione accordata dalla legge al creditore per la particolare natura del credito.
Tutti i creditori devono essere soddisfatti in eguale misura dal patrimonio del debitore inadempiente, ma in alcuni casi, vi sono dei crediti di rilevanza (soc o giuridica)  maggiore rispetto ad altri. Quando accade ciò, questi creditori debbano essere favoriti rispetto gli altri in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore.
Appunto, i privilegi sono caratteristiche particolari del credito accordate dalla legge in relazione alla particolare causa dello stesso. Si tratta di situazioni eccezionali che, sorgono in maniera automatica senza che vi sia una specifica convenzione fra le parti.
Natura del privilegio:
- è una causa legittima di prelazione che trova la sua fonte esclusiva nella legge.
- non differisce dagli altri crediti se non per la sua causa.
- non è possibile che vi sia applicazione analogica delle norme sui privilegi.
- il privilegio è, di regola, occulto nel senso che non sono previste speciali forme di pubblicità.
come tutte le cause legittime di prelazione il creditore privilegiato deve essere preferito agli altri in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore.
I privilegi si distinguono in:
a) mobiliari: in caso di vendita dei beni del debitore il privilegio mobiliare può essere azionato solo su suoi beni mobili;
b) immobiliari: in caso di vendita dei beni del debitore il privilegio immobiliare può essere azionato solo su beni immobili.
Si distingue fra privilegi:
-generali: il privilegio si estende su tutti i beni mobili del debitore;
-speciali: si estende solo su particolari beni mobili o immobili.
Se vi sono più crediti assistiti da privilegio generale o speciale mobiliare devono essere soddisfatti nel seguente ordine:
1) i crediti aventi ad oggetto spese di giustizia; questi ultimi sono preferiti anche sui crediti assistiti da pegno o ipoteca;
2) i crediti aventi ad oggetto retribuzioni per il lavoro subordinato;
3) i crediti aventi ad oggetto retribuzioni di professionisti e di ogni altro prestatore d'opera insieme alla provvigione derivanti da rapporto di agenzia;
4 i crediti del coltivatore diretto e i crediti dell'impresa artigiana o delle cooperative di lavoro.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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