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Caratteristiche dell'Istituto di Amministrazione del Sostegno

Istituto volto a tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di persone,  denominate amministratori di sostegno, di carattere temporaneo o permanente.
Con la riforma del capo 12° del cc introdotta con la l.6/2004, si è deciso di fornire una tutela più incisiva per coloro che per effetto di una infermità o per una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.) .
Le persone che possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno hanno la capacità d'agire, ma a causa dell'infermità che le ha colpite si trovano nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, mentre se l'infermità è di tal natura da realizzare le condizioni per l'inabilitazione o per l'interdizione, non sarà possibile chiedere l'amministrazione di sostegno, dovendo appunto provvedere con quegli istituti.
Può, tuttavia,  accadere, che durante il giudizio d'interdizione o di inabilitazione il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, ritenga che sia opportuno applicare l'amministrazione di sostegno,  e  quindi provvederà a trasmettere gli atti al giudice tutelare per l'eventuale concessione del beneficio (lo stesso provvedimento può essere chiesto, anche d'ufficio, nel caso di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione) .
Le persone che possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno sono:
-persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi  ( art. 404 c.c.) ;
-gli anziani:  che per  la giurisprudenza di merito possono beneficiare dell’istituto;
-minori non emancipati: che si trovano nelle condizioni d'infermità richieste, ma il decreto che dispone l'amministrazione di sostegno può essere emesso solo nell’ultimo anno della minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta;
-interdetti e inabilitati: ma solo se è stata pronunciata sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione.
L'amministrazione di sostegno può essere chiesta da:
a) l’interessato: anche se minore, interdetto o inabilitato;
b) da coloro che possono chiedere l'interdizione o l'inabilitazione (art. 417 c.c) .
c) dai responsabili dei servizi sanitari e sociali:  direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno (art406) ;
d) da un interdetto o un inabilitato: che devono presentare congiuntamente alla richiesta di amministratore di sostegno, anche istanza di  revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione, davanti al giudice competente per quest’ultima.
La domanda per l'amministrazione di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice tutelare, che svolte le indagini (ex art. 407 c.c)  provvede con decreto in base all'art. 405 c.c.
Per il decreto sono previste particolari forme di pubblicità, poiché deve essere comunicato all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Presso il giudice tutelare, inoltre, è tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno dove sono iscritti  il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno  ( art. 405 c.c.)

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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