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Distinzione tra di interdizione e incapacità in ambito giuridico

Distinzione tra di interdizione e incapacità in ambito giuridico

Anche se legalmente capace, una persona può trovarsi in una situazione in cui è  incapace di rendersi adeguatamente conto degli atti che compie.
Nei casi in cui venga a mancare la capacità di agire(oltre che quando si è minorenni)  si parla di:
1)Interdizione: che può essere:
a)giudiziale: quando un soggetto affetto da abituale infermità di mente è dichiarato incapace di provvedere ai suoi interessi, con sentenza, che è soggetta a pubblicità, infatti è comunicata dal cancelliere all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita.
Gli atti compiuti dall’interdetto sono annullabili(lo stesso vale per i minorenni).
L’interdizione può essere chiesta al tribunale: dal coniuge, dai parenti fino al 4° grado, dagli affini entro il 2°, dal pubblico ministero. Sulla base della sentenza, il giudice tutelare nomina con decreto il tutore definitivo.
L’incapacità decorre con la pubblicazione della sentenza.
b)legale: è una pena accessoria ad una condanna per reclusione per un periodo superiore a 5 anni. Essa opera automaticamente senza bisogno di un giudizio apposito, quindi tutti gli atti posti in essere sono invalidi, anche se la persona è in grado di intendere e di volere.
Essa riguarda l’amministrazione dei beni dell’interdetto.
L’incapacità dovuta all’interdizione cessa per effetto della sentenza di revoca  dell’interdizione pronunciata quando cessa la causa che vi ha dato luogo.
In sostituzione dell’interdizione, può essere disposta con decreto,  la nomina di un amministratore di sostegno che ha il compito di assistere la persona che per effetto di una infermità si trovi nella impossibilità (anche parziale o temporanea), di provvedere ai propri interessi.
Esso non può svolgere tutti gli atti in  nome dell’infermo ma solo quelli previsti dal giudice tutelare, inoltre se i bisogni e le aspirazioni dell’infermo sono in contrasto con le sue idee deve informare il giudice.
Gli atti posti in essere  dall’amministratore contro la legge, o in contrasto con i suoi compiti o annullabili(su istanza del beneficiario, dei suoi eredi, degli aventi causa). L’amministrazione può essere revocata quando ne siano venuti meno i presupposti.
2)Incapacità:
a)Naturale: si ha quando una persona, anche se legalmente capace, è comunque incapace di intendere e di volere(l’anziano, il drogato ecc..). Non importa se lo stato sia transitorio o permanente, quello che conta è la condizione nel momento in cui è posto in essere l’atto. Tutti gli atti posti in tale condizione sono impugnabili e bisogna dimostrare:
-per i contratti: la mala fede dell’altro contraente;
-per gli atti unilaterali: l’incapacità è un grave pregiudizio a danno dell’incapace;
-per gli altri atti: l’incapacità naturale.
Interdizione legale, giudiziale, incapacità naturale e minore età si dicono incapacità assolute poiché non consentono al soggetto di compiere alcun atto giuridico.
b)Relativa: si ha quando il soggetto non può compiere atti che incidono sul suo patrimonio in modo netto ma solo atti di ordinaria amministrazione, cioè quelli per la conservazione del bene e il consumo del reddito che il bene dà. Incapaci relativi sono il minore emancipato e l’inabilitato, quindi:
-Emancipazione: al minore è ammesso dal tribunale di contrarre matrimonio prima del compimento del 18° anno di età e quindi risulta emancipato di dir.
-Inabilitazione: situazione giuridica, pronunciata dal giudice a causa di particolari condizioni del soggetto che ne limitano  la capacità giuridica(es. chi abusa abitualmente di alcool, sordomuto, cieco dalla nascita).
La revoca dell’inabilitazione è disposta (con sentenza del tribunale) quando cessa la causa che vi ha dato luogo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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