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Elementi costitutivi della persona giuridica

1)Autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della persona giuridica resta nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti(associati o amministratori), i creditori dei soci non possono rivalersi sul patrimonio associativo e viceversa.
La irresponsabilità dei singoli per le obbligazioni assunte dalla persona giuridica viene mitigata dal princ che gli amministratori di un ente sono responsabili, sia verso l’ente che terzi, per i danni arrecati violando doveri inerenti la loro carriera.
2)Pluralità di persone: è un requisito indispensabile per l’esistenza della persona giuridica, tanto che il venir meno di tutte la persone fisiche che la compongono, provoca l’estinzione della stessa.
3)Scopo: che deve essere lecito e determinabile in base al patrimonio dell’ente.
In riferimento a tali elementi bisogna però evidenziare una distinzione esistente negli  enti privati per eccellenza (associazioni e fondazioni): infatti il patrimonio che per le fondazioni è elemento costitutivo per le associazioni è solo un mezzo per raggiungere lo scopo.
Questi 3 elementi della persona giuridica costituiscono il c.d.substrato materiale, ma non sono sufficienti per l’esistenza della suddetta, infatti affinché l’ente acquisti la personalità giuridica è necessario il: 4)Riconoscimento statale: conferito dalla legge con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle prefetture (in passato era concesso con decreto del P.d.R).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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