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Capacità delle persone giuridiche

Le persone giuridiche godono di:
a)capacità giuridica:  più limitata rispetto a quella delle persone fisiche, la differenza sta in quei diritto strettamente attribuibili alle solo entità fisiche (diritto di famiglia, della personalità).
b)capacità di agire:  limitata, perché possono formare ed esprimere la loro volontà solo attraverso persone fisiche, che agiscono come organi della persona giuridica.
L’organo principale della persona giuridica sono gli amministratori che gestiscono l’ente e lo rappresentano di fronte a terzi, per mezzo di poteri stabiliti nello statuto.
Invece, nelle associazioni, l’organo principale è l’assemblea formato dalla collettività degli associati e a cui spettano  le decisioni relative all’esistenza e  alla disciplina dell’ente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati; se non si raggiunge il quorum l’assemblea viene riconvocata  e può deliberare qualsiasi sia il n° dei presenti (si applica il principio maggioritario, per avere una volontà unica), l’atto così posto in essere si chiama atto collegiale.
La nazionalità (è l’equivalente della cittadinanza per le persone fisiche), viene determinata dallo Stato che ha proceduto al riconoscimento. La sede, invece (che corrisponde alla residenza e alla dimora delle persone fisiche) è il luogo in cui la persona giuridica svolge la sua principale attività.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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