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Definizione di condominio negli edifici

Particolare tipo di comunione, che si verifica quando  ogni appartamento, di un edificio appartiene a soggetti diversi(condomini), dove ciascuno ha la proprietà esclusiva del singolo appartamento, e alcune parti dell’edificio sono di proprietà comune (quindi non divisibili e in comunione forzosa).
Le parti comuni appartengono ai condomini in proporzione al valore di ciascuna di esse rispetto a quello dell’edificio. In genere le quote sono indicate in millesimi.
La gestione del condominio è attribuita a 2 organi:
a)Assemblea dei condomini (organo deliberativo): ha il compito di:  nominare l’amministratore, decidere le innovazioni, stabilire il regolamento del condominio(obbligatorio nei condomini con + di 10 partecipanti; è un atto collettivo e non un contratto) approvare il preventivo delle spese, e la relativa ripartizione tra condomini.
Ogni condomino può impugnare le deliberazioni dell’assemblea  che risultino viziate. Affinché le deliberazioni dell’assemblea siano valide è necessario che:
-siano convocati a parteciparvi tutti i condomini  e l’intervento dei condomini che rappresenti almeno i 2/3 del valore dell’intero edificio e dei partecipanti al condominio;
-le deliberazioni devono essere approvate con maggioranza degli intervenuti  e almeno la metà del valore dell’edificio.
b)Amministratore (organo esecutivo): si occupa di: far osservare il regolamento condominiale, riscossione dei contributi, manutenzione ordinaria, funzionamento dei servizi comuni.
Egli ha l’obbligo di rendere annualmente il conto della sua gestione e nei limiti delle sue attribuzioni, rappresenta il condominio nei processi.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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