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Tutela giuridica del possesso

Il possesso è giuridicamente tutelato anche se non è un diritto, per:
-offrire ai proprietari una difesa rapida ed efficace (sempre che il proprietario coincida col possessore);
-impedire che si arrechi violenza o molestia al possessore, perché chi rivendica il possesso deve farlo in giudizio.
Tale protezione, però, ha carattere transitorio infatti viene a mancare  se risulta inesistente il diritto soggettivo nel possessore.
Inoltre,  il possessore, riceve dal possesso, dei benefici che consistono nel trarre vantaggi dall’utilizzazione della cosa, infatti si ha possesso:
a)Legittimo: diritto di chi ha effettivamente un titolo a possedere la sua cosa (possesso legittimo).
b)Illegittimo: vantaggi spettanti al possessore, come il diritto alla tutela possessoria, cioè nessuno può togliere lui il bene se non vantando il proprio diritto in giudizio (possesso illegittimo);
Il possesso è tutelato dall’ordinamento giuridico attraverso l’azione di tutela che può essere fatta valere da chiunque abbia subito una spoliazione del possesso con violenza, anche da parte del proprietario(le azioni petitorie possono invece essere fatte valere solo da chi vanta un titolo regolare).
Le azioni a tutela  del possesso sono:
1)Azioni Possessorie: tutelano solo il possesso, sono forme di tutela provvisoria che prescindono dall’accertamento del dir. Può esercitarle anche il titolare di un diritto reale e sono azioni:
a)di spoglio: con cui il  possessore che ha subito uno spoglio, del bene chiede di recuperare il possesso da chi ha compiuto lo spoglio.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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