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Regola del possesso vale titolo

Talvolta il possesso si trasforma in proprietà, non con il decorso del tempo ma all’atto stesso in cui sorge, cosicché al proprietario, il quale ne è rimasto privo, è preclusa l’azione di rivendicazione.
Colui al quale sono alienati beni mobili (non registrati) da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso (alienazione a non domino). Affinché il possesso si traduca in titolo occorre che l’acquirente:
-possa vantare un titolo idoneo al trasferimento della proprietà;
-abbia già acquistato il possesso della cosa e non solo il titolo;
-sia in buona fede al momento della consegna della cosa e cioè che al momento dell’alienazione ignorava la non titolarità dell’alienante che è presunta e difficilmente indagabile.
Questa regola, c.d. possesso vale titolo,  si giustifica in base a considerazioni di utilità sociale, le quali esigono che non venga intralciata la circolazione dei beni mobili.
Se taluno con successivi contratti aliena a più persone lo stesso bene mobile, è preferita quella che per prima ne ha acquistato in buona fede il possesso.
Per le universalità di mobili il legislatore tutela non chi per primo acquista il possesso in buona fede ma chi può vantare un valido titolo d’acquisto di data anteriore. Per  i mobili registrati non basta la buona fede ma occorre che la titolarità sia trascritta.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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