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Definizione del diritto di ipoteca

Diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è costituita e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
Caratteristiche:
a)specialità: cade solo su determinati beni;
b)indivisibilità: sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
c)pubblicità:    è una sua caratteristica fondamentale, infatti non esistono ipoteche occulte. Inoltre ha carattere costitutivo, infatti è proprio con l’iscrizione nei pubblici registri che nasce l’ipoteca rispetto alle parti o ai terzi.
La pubblicità ipotecaria si applica mediante i seguenti atti:
- iscrizione: atto con cui l’ipoteca prende vita; si esegue nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile; vale per 20 anni.
- annotazione: rende pubblico il trasferimento dell’ipoteca a favore di altra persona;
- rinnovazione: serve ad evitare che si verifichi l’estinzione dell’iscrizione; deve essere eseguita prima della scadenza dei 20 anni.
-cancellazione: estingue l’ipoteca quando il credito è estinto o il creditore rinuncia all’ipoteca.
Tipi di ipoteca:
-legale: attribuisce a determinati creditori il diritto di ottenere unilateralmente l’iscrizione dell’ipoteca sui beni del debitore. Essa spetta:
a)all’alienante sopra gli immobili alienati(ipoteca dell’alienante);
b)ai coeredi, ai soci e agli altri condividenti per il pagamento dei conguagli(ipoteca del condividente);
c)allo stato sui beni del condannato in giudizio penale, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie.
-giudiziale: qualsiasi sentenza che contenga una pronuncia di condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
-volontaria: può essere iscritta in base a contratto o anche a dichiarazione unilaterale di volontà del concedente.
Essa fa parte delle cause legittime di prelazione e attribuisce una preferenza al creditore che ne è beneficiario. Essendo una causa legittima di prelazione, garantisce una serie di vantaggi al creditore ipotecario:
a) prelazione: il creditore ipotecario è preferito agli altri creditori chirografari nell'esecuzione sul bene oggetto dell'ipoteca;
b) diritto di seguito: il creditore ipotecario potrà soddisfarsi sul bene oggetto dell'ipoteca anche se è stato alienato dal debitore o  di proprietà di un terzo;
c) diritto reale: l'ipoteca, insieme al pegno, è un diritto reale di garanzia; questa sua caratteristica dà al creditore la certezza di poter azionare più rapidamente il suo diritto che, essendo assoluto, non ha bisogno per la sua realizzazione della collaborazione di altri soggetti
Il rafforzamento della posizione del creditore è, con l'ipoteca, molto accentuato proprio per le caratteristiche di questo diritto.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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