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Definizione di matrimonio concordatario

E’ il matrimonio religioso, che in base agli accordi tra stato italiano e Santa sede (concordato 1929), può produrre effetti non solo religiosi ma anche civili a patto che:
a)subito dopo la celebrazione, il parroco, spieghi ai contraenti gli effetti civili del matrimonio e dà loro lettura degli articoli del c.c. riguardanti i diritto e doveri del coniuge (artt.143-144-147).
b)dell’atto di matrimonio siano redatti 2 originali (firmati da 2 testimoni) e che uno dei quali  sia trasmesso (entro 5gg) all’ufficiale dello stato civile per essere trascritto nei registri dei matrimoni.
Prima del concordato,  lo  Stato non riconosceva alcun effetto giuridico al matrimonio religioso, e  la Chiesa cattolica disconosceva il matrimonio civile, vi era la necessità della doppia celebrazione per i cattolici che volevano anche essere tutelati dalla legge.
Per l’annullamento del matrimonio concordatario bisogna rivolgersi ai tribunali ecclesiastici, diocesani o regionali e in seconda istanza al tribunale centrale della Chiesa (Sacra Rota); ottenuta la sentenza di annullamento questa dovrà essere ratificata dai tribunali dello Stato italiano.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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