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Procedimento di formazione dei trattati internazionali

In passato era negoziato dagli emissari del sovrano, i plenipotenziari (dotati di pieni poteri per la negoziazione) : essi predisponevano il testo dell’accordo e lo sottoscrivevano, seguiva poi la ratifica da parte del sovrano, con cui accertava se i plenipotenziari si fossero effettivamente attenuti al mandato ricevuto; infine per portare la volontà del sovrano a conoscenza delle controparti, avveniva lo scambio delle ratifiche.
Ora, invece, il procedimento formale  vede la competenza assoluta del Capo di Stato, ed ha le seguenti fasi:
a) Negoziazione: avviene attraverso l’intervento dei plenipotenziari, ovvero gli organi appartenenti al potere esecutivo, che sono dotati di pieni poteri.  La negoziazione mira a raggiungere il consenso su quello che sarà il testo dell’accordo; fase tanto più complessa quanto più numerosi sono gli Stati che vi partecipano.
b) Firma: è apposta dai plenipotenziari alla chiusura dei negoziati ed ha fini di autenticazione del testo. Ma la sola firma non ha valore vincolante, perché deve essere seguita dalla ratifica.
c)  Ratifica: con essa si ha la manifestazione di volontà dello stato che si impegna.
La competenza a ratificare è stabilita dall’ordinamento costituzione dei singoli stati. In Italia l’art87cost stabilisce che  il Pd.R “ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, autorizzazione delle camere”. Ma siccome gli atti del PdR, sono validi solo se controfirmati dal ministro proponente, che se ne assume la responsabilità (art.89 controfirma ministeriale) , allora si può concludere che il potere di ratificare appartiene sostanzialmente all’esecutivo. Tanto + se si considera che una volta intervenuta la delibera governativa, il PdR non può rifiutare la delibera dell’accordo, ma al massimo un riesame dello stesso.
Talvolta al ratifica deve essere autorizzata con legge del parlamento, ciò si verifica per i trattati internazionale  di natura politica, che prevedono regolamenti giudiziari o modificazioni legislative (art.80) .
Analogo significato della ratifica è attribuito all’adesione che si verifica da uno stato che non ha partecipato ai negoziati. Deve trattarsi ovviamente di un trattato aperto, che nel testo preveda la clausola di adesione.
d) Scambio o deposito delle ratifiche: atti con cui si conclude il procedimento di formazione dei trattati:
-scambio delle ratifiche: l'accordo si perfeziona istantaneamente (efficacia istantanea) ;
-deposito delle ratifiche:  è la procedura adottata per i trattati multilaterali. Qui l’accordo si perfeziona tra gli stati depositanti, man mano che si depositano le ratifiche. Ma di solito si prevede nel testo del trattato che quest’ultimo non entri in vigore neppure fra gli stati depositanti, finché non si raggiunge un certo numero di ratifiche.
Allo scambio e al deposito delle ratifiche l’art16 della convenzione di Vienna aggiunge la notifica agli stati contraenti e al depositario.
e) Registrazione:  vi è l’obbligo di registrare tutti i trattati presso il segretariato delle N.U, che provvede poi alla loro pubblicazione.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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