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Procedimenti particolari di formazione dei trattati internazionali

Procedimenti particolari di  formazione dei trattati internazionali

I trattati internazionale  possono essere stipulati, in virtù del principio della libertà di forma, attraverso procedure alternative, come:
-Accordi in forma semplificata: che entrano in vigore per effetto della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari, attribuendo alla firma il valore di piena manifestazione di volontà.
Rientrano in questa categoria gli scambi di note diplomatiche ( tutti gli accordi che stati stipulano senza ricorrere alla procedura della ratifica) .
La competenza ad accludere accordi in f.s. è disciplinata da ogni stato con proprie norme costituzionali:  nell’ordinamento italiano tale competenza spetta al potere esecutivo, per gli accordi specifici in materie tecnico-amministrative, ed è vietata per le materie indicate nell’art80cost.
-Accordi delle organizzazioni internazionale:   che concludono accordi tra loro, con stati membri oppure con stati terzi; tali accordi sono disciplinati dalla Convenzione di Vienna del 1986. La competenza a stipulare è stabilita dallo statuto di ciascuna organizzazione.
Gli accordi conclusi dalle organizzazioni internazionali con gli stati membri o con  gli stati terzi, devono essere considerati normali accordi giuridici, perché assumono una rilevanza fondamentale nell’ambito internazionale.
-Accordi conclusi dalle regioni: la corte costituzionale ha stabilito che le regioni, su assenso del governo, possono stipulare nelle materie di propria competenza “ accordi in senso proprio, tali da impegnare la responsabilità dello stato” (es accordi tra Umbria e regione di Potsdam nel 1973) .
Per Conforti tali accordi non sono giuridicamente vincolanti perché per la costituzione, al stipulazione di accordi spetta allo stato, quindi l’accordo è vincolante solo se vi è esplicita volontà dello stato a cui la regione appartiene.
-Intese fra governi: hanno notevole importanza politica, ma non possono considerarsi produttive di effetti giuridici (accordi di Helsinki in tema di sicurezza e cooperazione) .
-Accordi sull’applicazione dei trattati: accordi giuridici non vincolanti, che si formano quando nel testo di un trattato da sottoporre a ratifica, le parti prevedono che in attesa della ratifica stessa, il trattato entri provvisoriamente in vigore.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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