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Adattamento al Diritto Comunitario

L’ordinamento italiano si è conformato al diritto comunitario (trattati istitutivi delle comunità europee)  attraverso un normale ordinamento e di esecuzione emanato con legge ordinamento aria.
Ma col trascorrere del tempo, la prassi internazionale  ha manifestato sempre + la tendenza a differenziare in ogni modo il diritto comunitario rispetto al diritto convenzionale, cercando di privilegiare l’applicazione del primo quando si trovi in contrasto con il diritto interno.
Tale orientamento si fonda sull’art.11 costituzione per il quale l’Italia consente condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento amento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionale  rivolte a tale scopo.
Nello specifico:
-Adattamento ai regolamenti comunitari: l'art. 189 Tr CE  prevede che i regolamenti siano direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Ma non tutti i regolamenti sono direttamente applicabili (self-executing) , perché alcuni di essi nascono incompleti e per poter produrre effetti necessitano di atti statali di esecuzione e integrazione: quindi in tali ipotesi, i regolamenti non possono considerarsi produttivi di effetti fino a quando non siano emanate le necessarie norme interne di attuazione.
-Adattamento alle direttive e alle decisioni comunitarie: a  lungo si è ritenuto che  le direttive e le decisioni comunitarie non fossero direttamente applicabili, se non tramite un legge di adattamento ad hoc  (legge, decreto legislativo o decreto legge) .
Ma, in realtà l’art189 riconosce la diretta applicabilità dei suddetti atti, anche se limita l’obbligatorietà al risultato delle direttive. Anche la corte di giustizia delle comunità accoglie tale orientamento, stabilendo che le direttive producono effetti diretti in 3 ipotesi:
1) quando il giudice interpreta una norma interna su una materia disciplinata da una direttiva, tale interpretazione deve avvenire alla luce della direttiva.
2) se la direttiva riproduce un obbligo di un trattato, la sua interpretazione è vincolante.
3) se la direttiva comporta un obbligo di risultato senza un atto di esecuzione necessario, gli individui possono farla valere davanti al giudice.
Quest'ultimo effetto può essere invocato solo contro lo Stato  (c.d. effetti verticali)  e non anche nelle controversie tra individui  (c.d. effetti orizzontali) : la direttiva fa nascere degli obblighi a carico dello Stato e lo Stato risponde del ritardo o dell'inattuazione della direttiva.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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