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Definzione di Zona contigua in ambito di Diritto internazionale marittimo

B) Zona contigua: zona d’alto mare entro la quale lo stato costiero può esercitare poteri di vigilanza doganale e sanitaria, che si estende fino a 12 miglia (la convenzione di Montego ha esteso il limite a 24) .
C) Piattaforma continentale: parte del suolo marino contiguo alle coste dello stato che costituisce il naturale prolungamento delle terre emerse e che si mantiene ad una profondità costante di circa 200  mt per poi precipitare negli abissi (artt 76 e ss convenzione di Montego) .
Lo stato costiero ha il diritto di sfruttare tutte le risorse estraibili da questo spazio, ma deve garantire la libera circolazione delle acque.
D) Zona economica esclusiva: zona entro la quale lo stato costiero ha il controllo di tutte le risorse economiche, sia biologiche (pesca) che minerali del suolo e del sottosuolo marino, nonché delle acque sovrastanti. Il limite esterno di tale zona può estendersi fino a 200 miglia marine, a partire dalla linea di base del mare territoriale.
E) Mare internazionale:   spazio marino oltre la zona economica, ovvero laddove cessa ogni tutela degli interessi degli stati costieri. Nel mare internazionale  tutti gli stati hanno eguale diritto di navigazione, pesca ecc, con il limite negativo di non poter utilizzare gli spazi marini fino al punto di sopprimere ogni possibilità di utilizzazione per gli altri stati.
Al riguardo la conferenza di Montego Bay ha adottato il sistema dello sfruttamento parallelo, per il quale ogni area da sfruttare è divisa in 2 parti uguali di cui una viene attribuita allo stato che l’ha individuata, mentre l’altra è attribuita all’organizzazione stessa, magari in associazione con i paesi in via di sviluppo.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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