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Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili

L'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia annovera tra le fonti del diritto internazionale  non scritte, anche  i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Per molti giuristi, tali principi (che si collocano al 3° posto, dopo le consuetudini e gli accordi)  hanno lo scopo di supplire la mancanza di norme pattizie o consuetudinarie applicabili al caso concreto, ponendo in essere una sorta di analogia iuris.
Per Conforti, affinché i principi delle “Nazioni civili” siano applicati come principi generali di diritto internazionale  sono necessarie 2 condizioni:
a) diurnitas: devono essere applicati dalla maggior parte degli stati;
b) opinio iuris: essere sentiti come internazionalmente obbligatori.
In tale ottica i principi generali sono fonti di pari grado della consuetudine, e quindi in base all’art10cost se una legge ordinamento aria italiana è contraria ad un principio generale di diritto riconosciuto dalle Nazioni civili, allora si può dichiarare l’illegittimità costituzionale di quest’ultima.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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