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Confronto tra articolo 2621 e 2622

L’art.2621 e 2622 devono essere letti affiancati perché per molti aspetti le norme sono identiche, al 90% i termini che ricorrono in una norma, ricorrono tali e quali anche nell’altra. Bisogna capire per cosa si differenziano.
Il sistema oggi prevede una duplicità di ipotesi: nell’art.2621 sono sanzionate le false comunicazioni sociali, nell’art.2622 invece sono disciplinate le false comunicazioni sociali che si verificano in danno della società, dei soci o dei creditori. Il sistema dunque oggi è sdoppiato, proprio perché il legislatore ha dato con la riforma del 2002 una lettura diversa del fenomeno delle falsità rispetto al passato, con un modello di tutela più incentrato sulla tutela patrimonialistica. Ha distinto le ipotesi di false comunicazioni sociali che non provocano un danno dell’art.2621 dalle ipotesi false comunicazioni sociali che hanno provocato un danno dell’art.2622. Da questo punto di vista il legislatore ha utilizzato una tecnica per cui il verificarsi del danno a seguito della stessa condotta di falsa comunicazione sociale non solo rende più grave l’ipotesi, ma muta la natura del reato. Questo perché mentre nell’art.2621 ci troviamo di fronte a una contravvenzione, ma se si verifica un danno, scatta l’ipotesi di cui all’art.2622, e il fatto diventa un delitto. Questa scelta provoca una serie di conseguenze legate alla distinzione tra delitti e contravvenzioni.
L’art.2622 prevede che si sia verificato un danno, la norma del 2002 dava come possibili danneggiati i soci o i creditori, nel 2005 il legislatore ha aggiunto, con la legge sul risparmio, tra i possibili soggetti attivi anche la società. Da questo punto di vista diverse norme penali sui reati societari hanno subito delle correzioni poco dopo essere state emanate, perché quando il legislatore ha operato la riforma nel 2002 ha agito con una sorprendente inversione metodologica, perché già all’epoca si parlava di riforma del diritto societario. Ci saremmo aspettati che prima il legislatore riformasse la parte sostanziale e poi la parte relativa alle sanzioni. Il legislatore invece ha operato al contrario: nel 2002 ha riformato i reati societari dall’art.2621 in poi, e solo dall’anno dopo il legislatore ha riformato il diritto societario sostanziale. La cosa ha creato problemi di coordinamento. Infatti dal 2004 sono iniziate le correzioni.
Solo l’ipotesi dell’art.2622 prevede che sia necessario il verificarsi di un danno, quindi questa ipotesi è costruita come un delitto di evento, è richiesto che dalla condotta di falsificazione sia derivato come conseguenza un danno, l’ipotesi dell’art.2621 non lo richiede, rimane un reato di mera condotta, avente natura contravvenzionale. Questo vuol dire che l’art.2621 non può essere realizzato nella forma tentata. È poi prevista una distinzione dal punto di vista della procedibilità di questi reati, in particolare per l’ipotesi di cui all’art.2622, quella con il danno, la procedibilità è prevista a querela di parte, il legislatore rimette alla decisione del privato che abbia subito il danno la scelta se fare attivare o meno l’autorità giudiziaria, in assenza di querela il pubblico ministero non può prendere iniziative, può al massimo agire ai sensi dell’art.2621,  la meno grave ipotesi contravvenzionale, quella procedibile d’ufficio.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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