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Articolo 2621 - Elemento psicologico soggettivo del reato

Articolo 2621 - Elemento psicologico soggettivo del reato

ELEMENTO PSICOLOGICO soggettivo del reato : con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, e al fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
L’art.2621 prevede una contravvenzione. Le contravvenzioni normalmente, a differenza del delitto, sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa (esempio sbaglio a scrivere). In particolare questa è una contravvenzione punibile solo a titolo di dolo. Il dolo qui è doppio, sia intenzionale che specifico. Il dolo specifico è una finalità ulteriore che il soggetto ha, in questo caso è il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Non solo è richiesto che il soggetto si rappresenti e voglia la falsità, ma è necessario che il soggetto lo faccia con lo scopo di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, e che lo faccia con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico.
Ci sarebbe la contravvenzione sanzionata se non ci fosse la previsione prevista nei commi 3 o 4 che introducono soglie di rilevanza per le false comunicazioni sociali. Nel 2007 si volevano togliere questi commi.
In particolare si stabilisce che la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società (prima clausola qualitativa). Se le falsità non alterano in maniera sensibile non c’è falso in bilancio penalmente rilevante. Il legislatore spiega quando certamente l’alterazione non è sensibile: quando certamente siamo al di fuori della rilevanza penale prevista dal comma 1; dice infatti il comma 3 che la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissione determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. Se ci manteniamo al di sotto di queste soglie non siamo di fronte a un’alterazione sensibile. Il legislatore ha dato una patente di non illiceità penale a falsificazioni di bilancio che si mantengono dentro questi limiti.
Comunque vuole dire che se ci manteniamo al di sotto delle soglie patrimoniali ed economiche non c’è dubbio che il fatto è penalmente rilevante, ma se siamo al di sopra di queste soglie non è ancora detto che il fatto sia penalmente rilevante. Perché una vota superate le soglie quantitative bisogna vedere se la situazione basta per alterare la sensibilità della valutazione qualitativa.
Perché il fatto sia penalmente rilevante, o perché il fatto possa arrivare alla valutazione di tipo qualitativo è necessario che le due soglie, patrimoniale ed economica, siano superate entrambe o basta che ne sia superata una sola:
La norma prevede che se la falsità non supera il 5% del risultato economico d’esercizio o l’1% del patrimonio netto, accade che la punibilità è esclusa. La norma cioè formula in negativo quella che è la conseguenza del superamento. La punibilità è esclusa se non si verifica un superamento di una delle due soglie. Questo vuol dire che affinché la punibilità sia ammessa, i superamenti delle soglie ci devono essere entrambi. Perché ci sia punibilità non si deve verificare né uno scostamento al di sotto del 5% del risultato economico d’esercizio, né al di sotto dell’1% del patrimonio netto. Entrambe le soglie devono essere superate per esserci rilevanza penale. Le soglie riducono ulteriormente l’area del “penalmente rilevante”.
L’utilizzo del comunque vuol dire due cose diverse: se mi trovo di fronte ad un’alterazione che dal punto di vista qualitativo è sensibile, ma non supero le soglie, la punibilità è comunque esclusa. La punibilità è esclusa anche se non è esclusa in virtù di quanto previsto precedentemente. Tuttavia può darsi che anche una falsificazione che superi le soglie non alteri in maniera sensibile dal punto di vista qualitativo, quindi le soglie segnano con certezza cosa non è falso penalmente rilevante, ma non significano da sole che il falso che ci troviamo di fronte sia già penalmente rilevante, perché bisogna accertare il requisito dell’alterazione sensibile. Quindi entro le soglie è certamente penalmente irrilevante, sopra le soglie dobbiamo verificare se sia sensibilmente alterato il contenuto della comunicazione.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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