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Sistema di sanzioni penali previste dal Decreto 39/2010

Il legislatore ha semplificato tutta una serie di ipotesi contenute negli 2409 bis, 2477 e in altre norme quali art.174 ter, art.2625, art.2635. Da tutte queste norme il riferimento ai revisori è scomparso, perché le fattispecie sono state isolate nel decreto 39.
In ordine di pericolosità analizziamo i seguenti articoli:
- ART.31- ILLECITI RAPPORTI PATRIMONIALI CON LA SOCIETÀ ASSOGGETTATA A REVISIONE
- ART.30, COMMA 1 – COMPENSI ILLEGALI
- ART.28 – CORRUZIONE DEI REVISORI
- ART.27 – FALSITÀ NELLE COMUNICAZIONI O RELAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE
Questo per quanto riguarda i soggetti che svolgono l’attività di revisione negli enti di interessi pubblico. Perché il decreto 39 distingue i destini dei soggetti che svolgono l’attività di revisione legale nei confronti di interesse pubblico, dai revisori che svolgono l’attività in enti non di interesse pubblico. Mentre per i revisori di società di interesse pubblico è prevista una fattispecie effettiva di corruzione, all’interno di quella stessa norma, per i revisori di società non di interesse pubblico, si prevede qualcosa di diverso, ossia si parla di infedeltà e non di corruzione. Inoltre è diversa la disciplina per le falsità, e soprattutto nell’ambito delle società non di interesse pubblico non sono previste sanzioni ulteriori per le falsità di revisori che derivano da preventive collusioni con i rappresentanti della società revisionata, mentre invece questo inasprimento della pena c’è per i responsabili della revisione in enti di interesse pubblico.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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