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ART.29 – Impedito controllo

L’impedito controllo viene introdotto nell’art.2625 con la riforma del 2002 sulla falsa riga di una disposizione che nella legislazione precedente era contenuta nell’art.2623 n.3, una norma che era dedicata agli obblighi che incombono sugli amministratori. La norma prevedeva una serie di obblighi di cui la violazione era penalmente sanzionata. Uno di questi obblighi è stato isolato e inserito nell’art.2625.
Nel 2005 il legislatore ha introdotto un 3 comma che inaspriva il trattamento sanzionatorio nell’ambito di società con titoli quotati o strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante. A questa aggiunta del 2005, nel 2010 con il decreto 39 si accoppia una sottrazione, perché prima tra i soggetti che potevano subire un impedimento del controllo da parte degli amministratori c’erano anche i revisori. Ora quando il fatto si realizza a danno dei revisori, questo non è più disciplinato dall’art.2625, che è ancora vigente, ma è oggi contenuto nell’art.29 del decreto 39/2010.
Sia l’ipotesi codicistica, sia l’ipotesi del decreto 39 ripropongono sia la condotta con danno che senza danno. Anche se con l’impedito controllo non si prevede mai un danno patrimoniale.
I SOGGETTI ATTIVI sono gli amministratori, o per essere più precisi (con la dicitura del 2010) i componenti dell’organo di amministrazione.
Già dal 2002 i confini oggettivi di questo reato si erano allargati rispetto al passato.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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