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ART.2632 – Formazione fittizia del capitale sociale

Formazione fittizia significa creazione di un capitale sociale nella fase della sua genesi. La formazione di capitale sociale fittizia può avvenire in due diversi momenti:
- avviene sempre quando la società nasce, quando i soci stipulano il contratto di società;
- quando il capitale sociale di una società già esistente viene aumentato attraverso nuova formazione del capitale sociale.
Si tratta dell’unica norma che ha subito una correzione dopo la riforma del 2002.
Nella prima colonna ci sono le norme precedenti alla riforma del 2002. Il contenuto dell’attuale articolo 2632 si trovava disciplinato in due diverse fattispecie:
- art.2630 : violazione degli obblighi incombenti agli amministratori, tra le quali c’erano norme relative alla tutela del capitale sociale;
- art.2629 : valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società.
Il legislatore cambia la tecnica con la quale costruisce queste norme. Nella versione precedente infatti il legislatore utilizzava moltissimo la tecnica del rimando ad altri articoli del codice. Le ipotesi penalmente rilevanti non erano scritte in via autonoma, ma venivano rimandate ad articoli della disciplina civilistica. Il legislatore nel 2002 cambia tecnica e passa a una descrizione di questi fatti. È un miglioramento significativo della qualità delle norme, perché il legislatore voleva semplificare la struttura di queste norme, e poi perché nel 2002 quando il legislatore ha riformato i reati societari, se avesse voluto utilizzare la tecnica del rinvio non avrebbe potuto farlo perché non avrebbe saputo a quali norme rinviare, perché era in corso di approvazione la riforma del diritto societario e delle norme civilistiche di riferimento. Proprio questa inversione metodologica, che ha previsto la formazione prima delle sanzioni e poi del sottostante civile di riferimento, ha costretto il legislatore a modificare l’art.2632. Nella terza colonna viene indicato l’art.2632 modificato dall’art.9 del decreto 6/2003 (riforma societaria).

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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