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Definizione ed esempio di tipping

Il soggetto insider primario non fa trading, non compra, non vende, ma comunica queste informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio, della professione, del lavoro o dell’ufficio.
- Fa riferimento a quella condotta con cui il soggetto (a differenza che nel tipping dove dice l’informazione privilegiata) raccomanda o induce altri sulla base dell’informazione privilegiata a fare operazioni di trading.
Nella lettera a è l’insider primario che opera, nelle altre due ipotesi ad operare è da un lato chi riceve la comunicazione della notizia, dall’altro chi riceve il consiglio. Questo soggetto può essere chiunque e prende il nome di insider secondario. L’insider secondario se si è limitato a ricevere la notizia non risponde del reato, risponderà di un illecito amministrativo con una sanzione amministrativa pecuniaria (se poi fa trading), se viceversa istiga il soggetto a comunicargli la notizia o istiga il soggetto a consigliargli l’operazione allora risponde in concorso con l’insider primario.
L’informazione privilegiata viene definita all’art.181. Per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (price sensitive).
Anche questi elementi richiedono una definizione, che viene data dal comma 3.
Proprio questo è stato da sempre il punto dolente dell’interpretazione della norma, perché è difficile individuare quando un’informazione se resa pubblica influisce o meno in maniera sensibile sul prezzo di uno strumento finanziario. Il legislatore stabilisce che si intende come price sensitive quella informazione che un investitore ragionevole presumibilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento (comma 4). È informazione price sensitive quella che normalmente gli investitori ragionevoli utilizzano per orientare le proprie scelte di investimento, perché sono queste che influenzano il prezzo.
Esempio: la Banca Intesa e il Banco San Paolo stanno per fondersi. Quest’informazione prima che le due banche avviino il processo di fusione è un’informazione privilegiata, perché è un’informazione precisa, non è stata resa pubblica, e riguarda direttamente emittenti strumenti finanziari. Si tratta di un’informazione price sensitive: Se dalla fusione delle due banche per le loro caratteristiche si può dedurre che l’unione tra i due soggetti crea nuove possibilità di sviluppo, allora quella fusione farà aumentare il prezzo delle azioni di entrambi i futuri partecipanti alla fusione. Nessuna informazione a priori è price sensitive, è un’interpretazione che il giudice deve fare sulla base del parametro che il legislatore gli da. Il parametro è l’investitore ragionevole. Questo presenta però delle difficoltà: chi è l’investitore ragionevole: Non esiste in natura, è una costruzione normativa.
Esempio: il lancio di un’OPA è un’operazione price sensitive perché influisce sempre sul prezzo degli strumenti finanziari, sia della società che lancia l’OPA che di quella bersaglio dell’OPA.
Accanto all’insider primario e all’insider secondario (colui che riceve la notizia e sulla base di essa opera, ma non ha la qualifica di professionista) l’art.184 individua un’altra categoria di insiders: criminal insiders. Il comma 2 dell’art.184 dice che la pena vista per l’insider trader si applica anche a chi è in possesso dell’informazione privilegiata a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose e compie una delle tre condotte viste.
Esempio: i criminal insiders non hanno la notizia privilegiata in quanto amministratori, ma ce l’hanno in ragione del fatto che stanno preparando o eseguendo attività delittuose, e siccome sanno la notizia privilegiata, attuano una delle condotte viste.
Quando il legislatore dice che vengono puniti i soggetti di questo tipo vuol far riferimento non ai casi in cui il soggetto si procura un’informazione privilegiata attraverso una condotta illecita (es. hacker), ma vuole sanzionare quei comportamenti in cui l’informazione privilegiata è proprio l’azione delittuosa. Si sa che si verificherà un effetto su certi titoli a seguito dell’azione delittuosa che un soggetto sta intraprendendo.
Esempio: Bin Laden prepara l’attacco alle torri gemelle, ha un sacco di soldi e decide che da un lato vuole fare crollare il mercato e dall’altro vuole guadagnare parecchio. Il 10 settembre vende tutte le partecipazioni azionarie della compagnia American Airlines, l’11 settembre le azioni di questa compagnia cadono. Il giorno dopo le riacquista e guadagna un sacco di soldi.
Quando l’entità della sanzione prevista nel 1 comma appare inadeguata anche nel massimo, in ragione dell’entità del profitto conseguito dalla speculazione o delle qualità personali del soggetto che ha realizzato il reato, il giudice ha la possibilità di aumentare la sanzione pecuniaria della multa fino al triplo o fino a un importo 10 volte maggiore il guadagno realizzato. Questa situazione è importante perché per la prima volta il legislatore ha individuato anche per le sanzioni penali pecuniarie un principio di progressività della sanzione sulla base del profitto realizzato, perché si è accorto che se si stabiliscono delle pene con dei tetti massimi, il criminale razionale potrebbe fare un po’ di conti e stabilire che una speculazione è una candela che vale il gioco dell’insider trading. Questa disciplina sanzionatoria vanifica questo ragionamento.
Il legislatore nel sanzionare gli abusi di mercato (insider trading e manipolazione del mercato) ha utilizzato un sistema del doppio binario. Il sistema del doppio binario è il sistema delle sanzioni penali che prevede da un lato le pene e dall’altro le misure di sicurezza. Questa espressione è stata riproposta qui con un significato diverso. In tema di abusi di mercato il legislatore ha previsto due diversi livelli sanzionatori:
- PENALE : abuso di informazioni privilegiate
- AMMINISTRATIVO : sempre a carico delle persone fisiche
Accanto a questo duplice binario per le persone fisiche, c’è un altro livello sanzionatorio di tipo amministrativo pecuniario che riguarda le persone giuridiche (decreto legislativo 231/2001).
Dopo l’art.184 (abuso di informazioni privilegiate), ci imbattiamo nell’art.187 bis che si intitola anche lui abuso di informazioni privilegiate.
L’art.187 ter prevede la sanzione amministrativa per la persona fisica in relazione all’ipotesi di manipolazione del mercato. A differenza dell’art.187 ter, l’art.187 bis ha una particolarità: se facciamo eccezione per la clausola introduttiva, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, il resto dell’articolo riprende tale e quale l’art.184.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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