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Definizione di aggiotaggio

Ipotesi penale parallela a quella dell’abuso di informazione privilegiata, si parla di manipolazione del mercato.
Accanto al decreto legislativo 61/2002 c’è la legge 62/2005, cioè la legge comunitaria del 2005 che ha recepito la direttiva europea in tema di market abuse. Questa legge ha aggiunto nel corpo dell’art.2637 tre righe evidenziate in rosso, perché ha scorporato l’ambito degli strumenti finanziari quotati e l’ha inserito nell’ambito dell’art.185 del TUF intitolato manipolazione del mercato che è dedicato ai soli strumenti finanziari quotati. Prima l’art.2637 si riferiva a tutti gli strumenti finanziari, a seguito della legge 62/2005 l’art.2637 è rimasto dedicato ai soli strumenti finanziari non quotati.
L’art.2637 prevede due forme di aggiotaggio diverse tra loro pur nel contesto dello stesso comma:
- AGGIOTAGGIO SOCIETARIO : su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata ancora chiesta l’ammissione alla quotazione, oppure
- AGGIOTAGGIO BANCARIO : disciplinato nell’art.138 del testo unico bancario.
Se la società non è quotata, gli strumenti finanziari emessi da quella società trovano disciplina nel codice civile.
SOGGETTO ATTIVO del reato è chiunque.
La CONDOTTA di aggiotaggio consiste nel diffondere notizie false (1 ipotesi), ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (2 ipotesi). Questo è un reato di mera condotta, non è necessario che si verifichi l’evento di alterazione del prezzo, ciò che conta è che la condotta sia idonea a provocare l’alterazione del prezzo. Il legislatore non si è limitato a parlare di idoneità, ma dice che la condotta deve essere concretamente idonea. Concretamente vuol dire che l’aggiotaggio societario è costruito come reato di pericolo concreto, il giudice deve verificare il pericolo concreto sulla condotta, il giudice deve verificare in concreto che in quella situazione specifica ci fosse la possibilità del verificarsi del danno in concreto.
La fattispecie di cui all’art.2637 è un rato comune e assume una posizione peculiare per una particolare categoria di soggetti che possono realizzare questo reato: i giornalisti. Questi devono dare le notizie e anticipare i concorrenti. Si è discusso sull’opportunità di sanzionare il giornalista, molto spesso il confine diventa più sottile se il giornalista pubblica una notizia che si rivela essere falsa, ma credendo che fosse vera quando l’ha pubblica, o pubblica una notizia esagerata nei toni o delle “voci di corridoio”. All’interno dei soggetti attivi possibili del reato di aggiotaggio bisogna tenere presente la posizione dei giornalisti.
Le condotte sono tre:
- AGGIOTAGGIO INFORMATIVO : diffusione di notizie false
- AGGIOTAGGIO MANIPOLATIVO : compimento di operazioni simulate realizzazione di altri artifici

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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