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Le condotte di bancarotta fraudolenta

La bancarotta fraudolenta prevede due diverse possibilità:
1° IPOTESI : distrarre, occultare, distruggere o dissipare in tutto o in parte i beni;
2° IPOTESI : aver esposto o riconosciuto passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori
Sono entrambe ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rispetto alle quali ci sono alcune precisazioni da fare: per la prima ipotesi è sufficiente il dolo generico, ossia che il soggetto si rappresenti e voglia la condotta di distrazione, ecc., viceversa la seconda ipotesi prevede un dolo specifico, lo scopo di creare pregiudizio ai creditori.
Con la condotta di cui alla 1° ipotesi il legislatore ha voluto esprimere un’elencazione ampia di comportamenti nei quali si sanzionano le condotte dell’imprenditore truffaldino.
Esempio: l’impresa naviga in brutte acque, l’imprenditore si deve impegnare per dar vita a una svolta. Se invece decide di vendere a qualcuno il ramo d’azienda che frutta bene, magari sottocosto a un amico che lo acquisisce, stabilendo che magri un indomani questo lo chiami ad amministrarglielo, e poi siccome non è in grado di pagare i creditori, l’impresa la lascia fallire, così facendo ha occultato distraendolo parte del patrimonio, e se l’ha fatto consapevole della situazione di crisi, allora il legislatore lo punisce.
Esempio: la distruzione dei beni dell’impresa si realizza a causa di comportamenti omissivi dell’imprenditore. L’imprenditore ha l’obbligo di mantenere in buone condizioni un cespite dell’impresa, se lo lascia perire allora potrà essergli contestata la distruzione di un bene sociale, rilevante in termini di bancarotta se sarà dichiarato fallito.
La seconda ipotesi prevede che l’imprenditore allo scopo di creare un pregiudizio ai creditori ha esposto passività inesistenti.
Esempio: ho due creditori ai quali devo 100 000€ a testa. In cassa ho 30 000€. Se venissi dichiarato fallito oggi perché insolvente accadrebbe che i due creditori si prenderebbero 15 000€ a testa. Immaginiamo che io voglia cercare di non dargli tutti i 30 000€ ai creditori, perciò dichiaro fittiziamente che con due soggetti ho un debito per 200 000€ a testa. Il risultato è che i 30 000€ devono essere divisi proquota, perciò ai due creditori fasulli andranno 10 000€ a testa, e ai due creditori reali andranno 5 000€ a testa.
I creditori fasulli risponderanno in concorso con l’imprenditore di bancarotta fraudolenta patrimoniale se sono d’accordo con l’imprenditore.
Queste sono le ipotesi di bancarotta fraudolenta prefallimentare.
Il comma 2 dice che la stessa pena si applica all’imprenditore dichiarato fallito, che durante la procedura fallimentare commette uno dei fatti preveduti dal n.1 del comma precedente. Questa è la bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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