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Esempio di principio di tassatività

OMISSIONE DI SOCCORSO – ART.593 CODICE PENALE : reclusione fino ad 1 anno o multa per chiunque trovi abbandonato o smarrito un fanciullo inferiore ad anni 10 o una persona che non riesce a badare a sé stessa e omette di darne immediato avviso all’autorità.
La persona che non presta soccorso commette omissione di soccorso. Se questa persona chiedesse un consiglio al telefono ad un’altra persona e questa gli consiglia di scappare, non commette omissione di soccorso, perché la norma dice “chiunque trova una persona incapace”. Un’interpretazione che estendesse la norma e punisse anche coloro che non hanno trovato ma che hanno consigliato al telefono, sarebbe un’interpretazione analogica, che non è ammessa nel nostro ordinamento.
C’è una norma all’interno del Testo Unico dell’edilizia che punisce gli abusi edilizi: è punito il soggetto che costruisce in assenza della concessione edilizia da parte dell’autorità competente. Se un soggetto ha la concessione edilizia ma per corruzione (fatto illecito), la Cassazione ha detto che in questi casi si può punire per abuso edilizio, perché quando la norma dice in assenza, secondo l’interpretazione estensiva (e non analogica), vuol dire in assenza di un titolo legittimo. Questo per quanto riguarda la fase nel quale il giudice deve interpretare la norma.
Ma il principio di tassatività si applica anche alla fase 1, quando il legislatore fissa la norma penale.
C’è una norma all’interno del Codice Penale che punisce con l’arresto il fabbro, chiavaiolo o altro simile mestiere.
L’art.121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza stabiliva l’arresto o l’ammenda per chiunque senza essere iscritto negli appositi registri esercitava il mestiere di ciarlatano, ambulante, barcaiolo, suonatore di piazza, lustra scarpe ecc. e altri mestieri analoghi.
La prima norma fa riferimento a mestieri simili, la seconda ad altri mestieri analoghi. Queste lasciano ampi margini interpretativi al giudice. Se fossero ancora state penalmente rilevanti solo una delle due sarebbe stata incostituzionale per violazione del principio di tassatività. Quella incostituzionale è la seconda perché in quella norma sono indicati mestieri eterogenei tra loro. Se svolgessi il lavoro di scalpellino la norma non potrebbe dirmi in anticipo se è un mestiere vietato. Questo tipo di analogia contrasta con il principio di tassatività. Mentre la prima norma individua chiaramente la tipologia di mestieri che con quella clausola conclusiva il legislatore ha voluto ricomprendere, perché quelli che sono definiti sono omogenei tra di loro. Il cittadino può comprendere come orientare i propri comportamenti secondo un criterio unitario.
Quindi quando una norma si chiude con queste clausole, queste norme non sono incostituzionali per violazione del principio di tassatività, se consentono comunque di capire qual è la tipologia di comportamento vietato, perché ciò che viene prima descritto viene descritto in maniera tassativa e omogenea.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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