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Codice Rocco

Il codice è precedente rispetto alla Costituzione, nasce (1930) in un contesto storico culturale in cui all’incirca da una cinquantina di anni, alla domanda sul perché si commettono i reati, vengono fornite due risposte opposte a partire dalla seconda metà dell’800 fino ai primi del ‘900. L’ordinamento si trova di fronte alla scuola classica e alla scuola positiva, teorie tra loro discordiper le ragioni del crimine e per qual è la risposta che deve essere data da parte dell’ordinamento (di pena con durata definita nel primo caso, di cura con durata indefinita nel secondo caso).
Il legislatore si trovava di fronte ad una scelta nel 1930 e negli anni precedenti, si trova di fronte a queste due diverse opzioni/tesi. Il codice Rocco ha dato ragione ad entrambe le teorie nonostante sostenessero cose opposte. Il codice dunque nel suo sistema sanzionatorio penale non conosce solo le pene, le pene non sono altro che la traduzione sul terreno sanzionatorio delle teorie della scuola classica (il soggetto viene punito), ma accanto alle pene il nostro ordinamento penale conosce un’altra serie di sanzioni: MISURE DI SICUREZZA. Queste misure di sicurezza sono delle sanzioni aventi carattere penale e sono l’espressione sul terreno sanzionatorio delle teorie della scuola positiva. Questo perché non si applicano a tutti i soggetti che commettono un reato (le pene si), se il soggetto oltre ad aver commesso un reato è socialmente pericoloso allora oltre che con la pena risponde anche con la misura di sicurezza.
Le misure di sicurezza si scontano in aggiunta alla pena (tranne una serie di ipotesi specifiche). Un esempio di misure di sicurezza è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per quei soggetti che sono “matti” e hanno commesso un reato perché sono “matti”, quindi socialmente pericolosi. Le misure di sicurezza sono personali ma anche patrimoniali, volte cioè a neutralizzare il potenziale economico di un soggetto socialmente pericoloso (es. confisca).
Un sistema strutturato così, con pene e misure di sicurezza, è fortemente afflittivo dal punto di vista sanzionatorio. È un paradosso dire che il nostro sistema funziona poco e male, nonostante le pene che si trovano nel Codice Rocco siano più alte rispetto a quelle che per fatti analoghi sono applicate in altri paesi.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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