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Percorso attraverso il quale si svolge un processo penale

Le fasi del processo penale non sono contenute nel codice penale, il codice non si occupa del processo penale. Questo è disciplinato dal Codice di procedura penale. Questo codice è più recente di quello penale, è stato modificato completamente nel 1988 ed è entrato in vigore nel 1989. Questo nuovo codice di procedura penale ha segnato una rivoluzione copernicana, un cambio completo di schema di gioco, perché abbandona il modello tipico del codice processuale precedente, modello inquisitorio e passa ad un modello mutuato dai sistemi di Common Low dei quali da sempre il processo penale ha struttura accusatoria.
Nel PROCESSO di tipo INQUISITORIO tendenzialmente tutta l’attività di istruzione della causa (attività preliminare alla causa, come la raccolta delle prove, costruzione e acquisizione di documenti) era affidata ad un magistrato, il Giudice Istruttore. Questa figura aveva una serie di poteri tipici del giudice e una serie di poteri tipici del magistrato che rappresenta l’accusa, il Pubblico Ministero. Esso ad esempio aveva il potere cautelare, ossia il potere di disporre che un certo cittadino dovesse essere, prima ancora di essere processato, privato della libertà. Il Giudice Istruttore spiccava i mandati di cattura.
Oggi il sistema prevede un controllo duplice: non è il Magistrato che prepara la causa, che dispone le cautele, come la privazione della libertà personale. Queste misure oggi sono chieste dal Pubblico Ministero e sono concesse, se ricorrono una serie di circostanza, da un giudice diverso, che esercita un ufficio differente e si chiama GIP – Giudice per le Indagini Preliminari.
Nel PROCESSO ACCUSATORIO, accusa e difesa sono su un piano di parità, sono entrambe delle parti, quello che fa il Pubblico Ministero non è per definizione più giusto di quello che fa la difesa, e viceversa. Di fronte a queste due parti c’è un giudice che deve decidere e che rispetto alle parti è terzo, è imparziale.
Nel processo inquisitorio il Giudice Istruttore è un ibrido, una parte imparziale, nel senso che è vero che è una parte, perché esercita l’accusa, ma è anche vero che è imparziale perché non lo fa per interesse proprio, ma nell’interesse della legge. L’imputato è quindi in un piano diverso rispetto al Giudice Istruttore. Questo valeva anche scenograficamente: il Giudice sedeva in cattedra, di fronte la difesa con l’imputato, a fianco, su una specie di piedistallo, il Pubblico Ministero (la parte imparziale). Con la riforma del 1989 le cose cambiano, scende dal piedistallo il Pubblico Ministero e diventa una parte del processo, cioè colui che sostiene una tesi.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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