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Fatto umano tipico: definizione

TIPICO: un fatto è tipico quando corrisponde alla previsione generale e astratta di una norma incriminatrice. Esempi: Tizio da un pugno a Caio e gli frattura il setto nasale; Tizia utilizza la borsetta come un’arma contundente e frattura il setto nasale di Caio. Per poter dire che questo sia un fatto tipico, bisogna verificare nell’ordinamento se c’è una norma alla quale questo fatto possa corrispondere. Non c’è nessuna norma che punisce Tizia che frattura il setto nasale di Caio, perché le norme non prevedono casi specifici, ma sono generali e astratte, sono tipiche, perché disciplinano tipi di fatto. Nella nostra ricerca questo fatto rientra in una fattispecie tipica che punisce le lesioni personali. Da un caso concreto abbiamo subsunto una previsione generale e astratta, abbiamo verificato che ciò che è accaduto, corrisponde a quello che è previsto in una fattispecie tipica incriminatrice. È stato realizzato un fatto conforme alla norma sulla lesione personale, norma in grado di applicarsi ad un fatto concreto. Questo non significa che siamo di fronte ad un reato, abbiamo solo individuato la fattispecie tipica.
I fatti tipici, proprio perché tipici è probabile che siano anche antigiuridici. Poi bisogna verificare che questo sia vero.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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