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Termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi

In caso di errori, omissioni o indicazione di un minor credito di imposta, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successiva. Quindi c’è un breve lasso di tempo, un anno da quando è stata presentata la dichiarazione che si va a rettificare.
Si consente al contribuente di utilizzare, in compensazione, il credito d’imposta scaturente dalla dichiarazione integrativa con l’eventuale debito d’imposta delle dichiarazioni del periodo successivo, quindi l’Amministrazione Finanziaria ha un congruo lasso di tempo per effettuare il controllo della nuova dichiarazione integrativa (ai sensi dell’art.17).
Qui entra in gioco un altro istituto, quello della compensazione tributaria : questo istituto è previsto in termini generali dall’art.8 dello Statuto dei Diritti del contribuente, dove viene indicato che i crediti d’imposta possono essere compensati con i debiti nei confronti dell’amministrazione. L’art.8 pone un principio di carattere generale, che però deve essere data attuazione con decreto ministeriale che doveva essere emanato entro l’anno 2002, ma oggi questo decr3eto non è ancora stato emanato. Quindi nel nostro ordinamento non è stata data attuazione a questo principio attraverso l’apposito regolamento previsto dallo statuto. Questo istituto era previsto ancor prima dello Statuto dal dpr 241/1997, che prevede tutti i possibili casi di compensazione delle imposte, non soltanto tra la stessa imposta (IVA con IVA), ma anche tra imposte diverse.
Per i casi che non sono previsti in questo decreto si scontrano due orientamenti, suffragati da specifiche sentenze della Corte di Cassazione. Essa dice che in virtù dell’art.8 dello Statuto del Contribuente la compensazione è sempre possibile. Un altro filone giurisprudenziale prevede che la compensazione è possibile solo per i casi previsti dal decreto legislativo 241/1997.
Nelle dichiarazioni integrative è previsto l’istituto della compensazione. La finalità pratica permette di far valere in compensazione il credito scaturente dalla dichiarazione integrativa e permette all’Amministrazione Finanziaria di avere il tempo sufficiente per poter controllare la dichiarazione integrativa.
Ci sono dei termini fissi perché l’ufficio controlli le dichiarazione dei contribuenti.
Superato l’anno dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa la dichiarazione erronea può essere emendata/ritrattata? E se si con quale istituto?
Scaduto l’anno è possibile ritrattare la dichiarazione erronea con la presentazione di un’istanza di rimborso con i termini previsti dalle imposte sui redditi (48 mesi = 4 anni dal momento del versamento del conguaglio e non dell’acconto).
L’altro strumento può essere quello che in presenza di un atto di accertamento notificato dal’Amministrazione Contabile al contribuente, esso ha la possibilità, nell’impugnare quest’atto, di mettere in discussione tutto il rapporto tributario, chiedendo direttamente al giudice di controllare, facendo valere il credito di imposta nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, che gli chiede un rimborso maggiore che non è’ dovuto.
A tale conclusione delle sanzioni unite della cassazione si dovrebbe conformare l’amministrazione finanziaria, altrimenti nasce un nuovo filone contenzioso per il cui esisto probabilmente bisognerebbe attendere tra tanti anni una nuova sentenza delle sanzioni unite della cassazione.
L’Amministrazione ancora oggi ritiene che la dichiarazione integrativa sia l’unico strumento concesso ai contribuenti per ritrattare la dichiarazione tributaria. Vi è quindi un ristretto l’asso di tempo entro il quale il contribuente può ritrattare, scaduto l’anno secondo l’amministrazione il contribuente non può più ritrattare.
La giurisprudenza ha permesso la ritrattabilità piena che può essere ottenuta anche attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa serve per agevolare il contribuente, perché se questa non fosse prevista dal nostro ordinamento, ci rimarrebbe solo la presentazione dell’istanza di rimborso.
Quindi l’amministrazione finanziaria prevede come unico istituto la dichiarazione integrativa, mentre la dottrina, oltre a questo, prevede anche la possibilità della presentazione dell’istanza di rimborso.
Su questo ci sono già due sentenze della Cassazione che è favorevole al contribuente e disconosce la tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria e quindi riconosce nel nostro ordinamento anche l’istanza di rimborso.
La dichiarazione integrativa, va a sostituire la dichiarazione originaria, va presentata in via telematica utilizzando i modelli conformi a quelli approvati per il periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione stessa. Quindi all’Amministrazione non viene segnalato solo l’errore commesso, ma viene proprio sostituita tutta la dichiarazione. L’amministrazione si troverà davanti lo stesso contribuente con lo stesso codice fiscale.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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