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ART.33 – Guardia di Finanza

Gli stessi poteri che competono all’Agenzia delle Entrate, spettano anche alla Guardia di Finanza, che coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento e la repressione di illeciti amministrativi o penali.
La Guardia di Finanza, con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (Pubblico Ministero), utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati o notizie acquisiti durante le indagini svolte in sede penale direttamente o ottenuti da altri organi della Guardia. Ad esempio anche le intercettazioni telefoniche fatte in sede penale possono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai fini dei controlli.
La lettera anonima che indica evasione di imposta che viene inviata all’Amministrazione Finanziaria non può essere utilizzata ai fini dell’accertamento, mentre qualsiasi altro dato in possesso dell’Amministrazione può essere utilizzato ai fini dell’accertamento.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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