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Definizione e casistica relativa al credito d'imposta

Il contribuente non è sempre solo debitore ma può anche essere creditore, ossia può esserlo per tre motivi:
- versato somma non dovuta secondo la legge
- versato degli acconti che a consuntivo superano il dovuto
- perché sussiste un credito d’imposta vero e proprio in senso tecnico.
In questo caso è l’amministrazione ad avere la somma di denaro in più a quella dovuta.
Quindi vi sono 3 situazioni:
- Crediti che derivano da indebito (non debito): si realizza quando il contribuente paga qualcosa che non deve o per errore oppure paga per una norma di legge che poi viene meno per l’intervento della corte di giustizia e della corte costituzionale.
La corte costituzionale giudica che la norma è incostituzionale e quindi il contributo non era dovuto. Quando la norma è incostituzionale si ritiene che il rimborso non sia dovuto almeno che non vi sia un contenzioso.
La corte di giustizia dichiara le norme emanate dallo stato non conformi a quelle comunitarie. In questo caso l’imposta che è stata pagata deve essere rimborsata.
- Crediti non da indebito ossia le somme sono state immediatamente versate: crediti derivanti dal fatto che al momento del saldo ad esempio dell’IRPEF,IVA, ci si accorge di avere già pagato quanto si doveva dell’imposta stessa. Abbiamo un eccedenza che può essere compensata anche con altre imposte.
- Credito d’imposta: sono i cosiddetti crediti d’imposta in senso tecnico ossia è il legislatore fiscale ad accordare e riconoscere i redditi che entrano nel nostro stato come già tassati nello stato di origine del reddito.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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